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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21408/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 06/07/2022 della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la confisca di varie società ritenute effettivamente nella disponibilità di Francescantonio Fabbrocino. La confisca era stata disposta ai sensi del d.lgs. n.159/2011 in quanto Fabbrocino era stato ritenuto persona che aveva vissuto abitualmente dei proventi di attività delittuose tra il 2006 e il 2010 e indiziato del delitto di cui all'art.12-quinquies (ora art.512-bis c.p.) per fatti tra il 2004 e il 2011. I ricorrenti (Fabbrocino e i terzi intestatari familiari) hanno dedotto, in sintesi: 1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato solo provvedimenti non definitivi e non avrebbe risposto alle censure sull'assenza di un accertamento definitivo; 2) assenza del dolo specifico richiesto dall'art.12-quinquies (strumentalità delle intestazioni fittizie all'elusione di misure patrimoniali non prevedibili all'epoca); 3) mancanza di correlazione temporale tra i fatti contestati e gli investimenti societari; 4) errori nella valutazione della sproporzione reddituale, per l'uso degli indici ISTAT e per l'attribuzione a Fabbrocino di tre finanziamenti per circa 75.000 euro, non considerati dagli investigatori e dal primo giudice. I terzi (moglie e figli) hanno poi proposto motivi aggiuntivi similari e altri sulla pericolosità e sugli indici di spesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che: la motivazione della Corte d'appello non fosse meramente apparente perché essa ha fatto esplicito rinvio e recepito le dettagliate risultanze del decreto del Tribunale (procedimento di prevenzione parallelo), che contengono una minuziosa disamina degli elementi probatori; le censure relative agli indici ISTAT e alla quantificazione delle spese costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, soprattutto nella materia della prevenzione dove il sindacato è limitato a profili di legge; la Corte d'appello poteva legittimamente valorizzare fatti o elementi non considerati dal primo giudice (senza violare il principio di devoluzione) e quindi considerare i finanziamenti contestati; i motivi nuovi proposti dai terzi sono inammissibili per inosservanza dei limiti dell'impugnazione e per mancanza di connessione funzionale ai motivi originari; nel complesso i ricorsi sono infondati o inammissibili. I ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese e al pagamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia)

    artt. 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b) e c), 16, comma 1, lett. a), 24

    Le norme del d.lgs. 159/2011 sono state applicate per la confisca delle società ritenute nel concreto dominio del proposto sulla base della pericolosità e della sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti del nucleo familiare

  • art. 12-quinquies d.l. n.306/1992 conv. in legge n.356/1992 (cfr. art. 512-bis c.p.)

    menzionato come disciplina del reato di intestazione fittizia

    La Corte ha valutato l'esistenza degli indizi relativi all'intestazione fittizia e la sussistenza del collegamento strumentale delle intestazioni alla gestione occulta di società, rilevando l'assenza di decisioni assolutive che smentissero le risultanze investigative

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011

    Limita la cognizione della Corte di Cassazione nella materia della prevenzione a questioni di legittimità, poiché la valutazione di merito (es. scelta degli indici ISTAT) non è sindacabile in sede di legittimità

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce l'inammissibilità dei motivi aggiunti dei terzi quando quelli del ricorso principale siano inammissibili

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Impossibilità di invocare in cassazione violazioni di legge non dedotte in appello

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Il principio di devoluzione dell'appello riguarda le statuizioni sostanziali; il giudice d'appello può valorizzare argomentazioni diverse da quelle proposte dall'appellante entro i limiti dell'impugnazione

  • art. 616, c.p.p.

    Consente la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniale il giudice può fondare la confisca anche su provvedimenti e risultanze non definitivi purché il complesso probatorio, valutato nel procedimento di prevenzione, configuri la pericolosità e la sproporzione; l'assenza di una sentenza penale irrevocabile non impedisce l'utilizzo di elementi probatori emersi in altri procedimenti
  • Le questioni inerenti alla valutazione concreta dei fatti, alla quantificazione delle spese familiari e all'impiego di indici statistici (es. indici ISTAT) costituiscono valutazioni di merito e, salvo vizi di legge evidenti, non sono sindacabili in sede di legittimità nella materia della prevenzione
  • La Corte d'appello, nel giudizio di merito, può valorizzare elementi di fatto ed evidenze presenti negli atti anche se non considerati dal primo giudice, purché rientrino nei limiti dell'impugnazione e non violino il giudicato
  • I motivi nuovi di impugnazione proposti da terzi intestatari sono ammissibili solo se strettamente connessi e funzionali ai motivi originari e se debitamente devoluti all'appello; altrimenti sono inammissibili
  • La pericolosità per finalità di prevenzione si valuta sul complesso degli atti e delle condotte (misure cautelari, sequestri, condanne non sempre definitive, indagini) e non richiede necessariamente un accertamento penale ormai passato in giudicato
  • Le doglianze che invocano la mera apparenza della motivazione devono dimostrare concretamente la carenza argomentativa; il rinvio motivazionale a provvedimenti circostanziati e dettagliati integra adeguata motivazione

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