Cassazione Penale, Ordinanza n. 02881/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva condannato l'imputata alla pena di mesi otto di reclusione e euro 600 di multa per il reato di falsa dichiarazione/omissione in materia di patrocinio a spese dello Stato. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nella domanda sarebbe stata omessa l'indicazione del reddito del fratello convivente, risultante dallo stato di famiglia e dalle certificazioni anagrafiche, così da far rientrare la richiedente nei limiti reddituali per ottenere il beneficio. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e mancata prova della responsabilità penale, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, evidenziando che le false indicazioni o omissioni in tema di patrocinio a spese dello Stato integrano il reato anche a titolo di dolo generico o eventuale e che i redditi rilevanti sono quelli della famiglia anagrafica. Ha inoltre escluso che l'asserito errore sull'obbligo dichiarativo potesse escludere il dolo, poiché la norma incriminatrice richiama espressamente la disciplina reddituale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la particolare tenuità richiede una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e, nel caso concreto, l'offesa non era tenue in ragione del danno economico arrecato allo Stato. Conseguentemente l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La fattispecie incriminatrice punisce le false indicazioni o omissioni rilevanti nelle dichiarazioni rese per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; il dolo richiesto può essere anche eventuale.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua i redditi da considerare ai fini dell'ammissione al beneficio, ossia quelli della famiglia anagrafica; il suo richiamo nella norma incriminatrice esclude che l'errore su tale disciplina integri errore su legge extrapenale idoneo a escludere il dolo.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come disposizione che disciplina i requisiti e i contenuti della dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro per la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche solo parziali, integrano il reato quando sono sorrette da dolo generico o anche da dolo eventuale.
- Ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il patrocinio, rilevano i redditi della famiglia anagrafica; la diversa rappresentazione della convivenza o dei redditi dei conviventi può incidere sulla sussistenza del reato se consente l'indebita ammissione al beneficio.
- L'errore sulla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio non esclude di per sé l'elemento soggettivo quando la norma incriminatrice richiama espressamente la disciplina extrapenale che definisce tale requisito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va riconosciuta solo dopo una valutazione complessiva della concreta offensività, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e del danno arrecato; è legittimo escluderla quando il pregiudizio economico per lo Stato non sia esiguo.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02781/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02785/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02800/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02835/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02853/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02859/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →