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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16763/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma del Tribunale di Enna, aveva rigettato i primi sei motivi e convertito la pena detentiva di 4 mesi in multa sulla base del coefficiente di conversione previsto dall'art. 135 c.p. (euro 250/giorno). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione sulla qualificazione della merce come illecita e sulla non riconoscenza delle circostanze attenuanti e della tenuità ex art. 131-bis c.p., nonche' contestava la misura della conversione alla luce della successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2022 che ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 53 l. 689/1981 che ancorava il minimo a quanto indicato dall'art. 135 c.p., chiedendo la riformulazione del valore giornaliero di conversione; deduceva inoltre la necessita' di rateizzazione ex art. 133-ter c.p.

La decisione

La Corte di legittimita' ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per carenza di specificazione dei vizi motivazionali e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di merito sulla illiceita' della merce, sulla non rilevanza della grossolanita' del falso e sulla non applicabilita' della causa di non punibilita' per tenuita'. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2022 che ha modificato il parametro minimo di conversione da 250 a 75 euro giornalieri, e percio' ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del valore giornaliero per la conversione della pena detentiva, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio su quel punto e per la rimodulazione della sanzione pecuniaria tenendo conto del nuovo indice e della condizione economica del condannato. Ha altresi' dichiarato estinto per prescrizione, con efficacia dichiarativa, il reato di cui all'art. 474 c.p. (satellite) alla data del 1 marzo 2022. E' stata confermata irrevocabile la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) quanto alla responsabilita', salvo la nuova determinazione della conversione.

Norme richiamate

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    comma secondo nella parte relativa al valore giornaliero per la conversione

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che ancorava il minimo di conversione all'art.135 c.p., sostituendo il parametro minimo con 75 euro giornalieri; la Corte di legittimita' ha applicato l'effetto restitutorio della declaratoria, ritenendo necessario il rinvio per nuova determinazione della diaria

  • art. 135 cod. pen.

    stabiliva il valore giornaliero di 250 euro

    Il coefficiente previsto dall'art.135 e' stato ritenuto non piu' applicabile quale minimo dopo la pronuncia costituzionale; il giudice di merito deve ora fare riferimento al diverso minimo risultante dall'intervento della Corte costituzionale

  • sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della parte dell'art.53 L.689/1981 che richiamava il valore minimo indicato dall'art.135 c.p., imponendo il parametro minimo di 75 euro quale dato applicabile

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilita' per particolare tenuita'

    La Corte di merito ha valutato negativamente la ricorrenza della tenuita' per la consistenza quantitativa e valoriale della merce, motivazione ritenuta corretta dalla Corte di legittimita'

  • art. 459 comma 1-bis cod. proc. pen.

    riferimento al coefficiente di conversione nel decreto penale

    La Corte costituzionale ha rilevato l'incoerenza tra i parametri di conversione previsti in materia di decreto penale e quelli previsti dall'art.53 L.689/1981, utilizzando l'art.459 come parametro comparativo per ragionevolezza

  • art. 474 cod. pen.

    reato satellite contestato

    La Corte di legittimita' ha ritenuto che, per effetto dell'annullamento parziale relativo alla conversione e delle interruzioni, il termine di prescrizione non fosse concluso al momento della sentenza impugnata e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione alla data indicata

  • art. 648 cod. pen.

    La condanna per il reato principale di ricettazione e' stata ritenuta irrevocabile nella responsabilita', salvo l'effetto della diversa determinazione della sanzione pecuniaria accessoria derivante dalla conversione

  • art. 133-ter cod. pen.

    rateizzazione della pena pecuniaria

    La Corte di merito ha motivato il rifiuto della rateizzazione in assenza di allegazioni sulle difficili condizioni economiche del ricorrente; tale motivazione e' stata ritenuta congrua

  • art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.

    I vizi motivazionali dedotti devono essere specificati; l'impugnazione generica promiscua e' inammissibile

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    interruzioni e sospensioni della prescrizione

    Sono stati utilizzati per il calcolo del termine di prescrizione del reato satellite, contribuendo alla stima della data di estinzione

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalita' che modifica parametri sanzionatori puo' incidere sulla legittimita' della pena e legittima l'annullamento con rinvio della determinazione della sanzione anche in sede di legittimita', salvo che la pena sia gia' stata eseguita
  • Quando la norma impugnata attiene ai parametri numerici di conversione della pena, il giudice di merito, in caso di rinvio, deve ricalcolare la diaria tenendo conto del nuovo minimo e delle condizioni economiche dell'imputato, in ottica di proporzionalita' e uguaglianza
  • I motivi di doglianza sulla motivazione devono essere specifici e indicare in quale segmento la motivazione sia mancante, contraddittoria o illogica; formule generiche sono inammissibili
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuita' richiede valutazione concreta sia quantitativa sia qualitativa; consistente quantita' o valore della merce ostano al riconoscimento della tenuita'
  • La rateizzazione della multa ex art. 133-ter c.p. necessita di allegazioni sulle reali difficolta' economiche del condannato; l'assenza di tali allegazioni giustifica il rifiuto
  • La prescrizione per reati 'satellite' continua a decorrere fino alla pronuncia definitiva e l'annullamento parziale puo' impedire la formazione del giudicato sulla totalita' del capo, con possibili effetti estintivi se i termini si perfezionano

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