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Sentenza

Sentenza n. 6785/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del giudizio definitivo di inidoneità agli accertamenti attitudinali espresso nei confronti della ricorrente nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (codice concorso CAR25 –145° corso); - della comunicazione di esclusione dal concorso trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri con PEC del 03 febbraio 2026; - dei verbali e degli atti della Commissione per gli accertamenti attitudinali, nonché di tutti gli atti istruttori e del fascicolo attitudinale che hanno condotto all’adozione del giudizio di non idoneità; - della graduatoria di merito, ove nelle more approvata.

Giustizia amministrativa202603098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità agli accertamenti attitudinali e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale, riferito alle aree “Comportamentale” e “Assunzione del Ruolo”, nonché la conseguente esclusione dal concorso e gli atti della Commissione. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, sostenendo che il giudizio fosse apparente, stereotipato e apodittico e che dal verbale non emergessero le specifiche inclinazioni caratteriali ostative all’idoneità. Ha inoltre rilevato una presunta contraddizione tra il giudizio negativo e le risposte fornite nei test attitudinali, ritenute razionali ed equilibrate. In secondo luogo, ha censurato il mancato apprezzamento della pregressa esperienza nell’Esercito, durante la quale non sarebbero emerse criticità o immaturità. L’Amministrazione ha difeso la legittimità dell’operato mediante una relazione tecnica dell’Ufficio Selezione Personale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha qualificato il giudizio di inidoneità attitudinale come espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze. Ha precisato che l’accertamento attitudinale non consiste in una mera indagine clinico-psicologica, ma valuta complessivamente, in chiave prognostica rispetto allo svolgimento dei compiti di polizia, i profili caratteriali, psicosomatici, comportamentali, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l’adattabilità, il senso di responsabilità, la capacità critica e autocritica e l’autostima. Nel caso concreto, la procedura aveva previsto test, questionario informativo, esame del raccoglitore delle prove, colloquio collegiale e giudizio finale, con il coinvolgimento di più professionalità. Le criticità emerse dai test erano state sottoposte alla Commissione e risultavano confermate dal colloquio; il giudizio era quindi fondato anche su dati oggettivi e risultava congruamente motivato. Non sono state ravvisate contraddizioni tra le valutazioni dei componenti, tra il giudizio finale e gli esiti dei test, né carenze motivazionali invalidanti. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevanti, in applicazione del principio di attualità, sia l’eventuale superamento di precedenti prove attitudinali sia i precedenti positivi maturati nell’Esercito: l’idoneità deve essere valutata con riferimento alla performance resa nella specifica procedura e al momento degli accertamenti, mentre lo status e i compiti di un militare dell’Esercito non coincidono con quelli dell’allievo carabiniere. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti di legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale a supporto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità attitudinale espresso nell’ambito di un concorso per il reclutamento nelle Forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • L’accertamento attitudinale può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica della personalità del candidato, risultante dal coordinamento di test, questionari, esame degli atti e colloquio collegiale, e non richiede che il giudizio finale derivi esclusivamente dal colloquio o da un singolo elemento di prova.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità è adeguata quando consente di individuare, anche attraverso il complessivo contenuto degli atti della procedura, gli elementi emersi dai test e dal colloquio che hanno condotto alla valutazione negativa, senza che sia necessaria una motivazione estranea alla natura tecnico-valutativa dell’accertamento.
  • In materia di accertamenti attitudinali concorsuali opera il principio di attualità: l’idoneità deve essere valutata sulla performance resa dal candidato nella specifica procedura e nel momento in cui sono svolte le prove, sicché il superamento di prove attitudinali in precedenti concorsi non è decisivo.
  • La positiva esperienza professionale o di carriera maturata in un diverso corpo o ruolo delle Forze armate non determina automaticamente l’idoneità attitudinale per un diverso impiego, quando i relativi status, compiti e finalità istituzionali non coincidono.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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