Cassazione Penale, Sentenza n. 37057/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, contestando la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi del comma 5 (fatto di lieve entita) e denunciando vizio motivazionale e violazione di norma (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)). Sosteneva che l'attivita svolta rappresentasse piccolo spaccio e aveva chiesto la riconsiderazione anche mediante concordato, con il consenso della Procura Generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la qualificazione ex art. 73, comma 5 DPR 309/90 richiede un apprezzamento complessivo degli indici e non puo' basarsi sul solo dato quantitativo; la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che gli elementi (quantita e varieta della sostanza, alta percentuale di purezza, natura organizzata e professionale dell'attivita, ripetuta cessione a numerosi acquirenti, presenza di piu' telefoni, denaro e reperti scritti) escludevano la riconducibilita alla lieve entita. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si ricorda che in primo grado la stessa era stata condannata, dopo rito abbreviato, a anni 2 e mesi 8 di reclusione e Euro 8.000,00 di multa, condanna confermata in appello.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Per la configurazione del fatto di lieve entita' ex comma 5 e' necessario un apprezzamento complessivo degli indici (quantita', varieta', purezza, organizzazione, modalita' e frequenza della cessione, contatti per il rifornimento) e non e' sufficiente il solo riscontro quantitativo.
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Le doglianze della ricorrente fondate su presunta violazione di norma e vizio motivazionale sono state esaminate ma ritenute manifestamente infondate; la Corte ha confermato il sindacato di legittimita' solo nei limiti consentiti dalla legge.
Giurisprudenza della Cassazione citata nella sentenza
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019 Rv. 278615
Precedenti della Cassazione richiamati per affermare che il parametro quantitativo non e' esclusivo e che il riconoscimento della lieve entita' dipende dall'apprezzamento complessivo degli indici rilevanti.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "di lieve entita" ex art. 73, comma 5 DPR 309/90 richiede un giudizio complessivo su piu' indici e non puo' basarsi esclusivamente sul parametro numerico o su statistiche locali.
- Indici che ostano alla riconduzione al piccolo spaccio: quantita' complessiva e varieta' dello stupefacente, alta purezza, organizzazione professionale dell'attivita', presenza di molteplici clienti abituali, uso di piu' telefoni, denaro contante ingente e appunti con nomi e cifre.
- Soglie indicative (es. numero di dosi) non sono vincolanti: i Tribunali valutano il contesto fattuale e le modalita' di commercializzazione per stabilire la gravita'.
- La richiesta di riqualificazione o concordato richiede argomentazioni probatorie solide: il solo richiamo a statistiche o a parametri quantitativi senza valutazione complessiva rischia di essere respinto.
- In sede di Cassazione il ricorso puo' essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile se dalla lettura degli atti emerge chiaramente la correttezza dell'apprezzamento dei giudici di merito; in tal caso seguono condanne per spese e somme a carico del ricorrente.
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