Cassazione Penale, Sentenza n. 04465/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta una remissione di querela ritualmente effettuata e accettata dall'imputata, il reato si è estinto; per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento siano a carico della querelata. Decisione pronunciata il 16 dicembre 2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la responsabilità penale e la sanzione irrogata all'imputata per il delitto di truffa. Successivamente, il difensore ha trasmesso (8/12/2025) verbale di remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione dell'imputata, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La Corte ha applicato l'art. 152 cod. pen. nella sua efficacia dichiarativa dell'estinzione del reato: poiché la querela è stata rimessa e l'imputata ha accettato, il reato si è estinto e la pronuncia di condanna va annullata senza rinvio.
Massime di principio
- La remissione della querela, se effettuata secondo le formalità richieste ("rituale") e se accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte.
- Quando il reato si estingue per remissione della querela accettata, il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, non essendovi più oggetto di giudizio sul punto sostanziale della colpevolezza.
- La fattispecie è applicabile solo ai reati perseguibili a querela di parte; i reati perseguibili d'ufficio non si estinguono per remissione della querela.
- La remissione deve essere documentata e trasmessa al giudice; la semplice dichiarazione informale difficilmente produce gli effetti estintivi senza il relativo verbale o atto formale.
- L'allocazione delle spese processuali può seguire la pronuncia di estinzione: il giudice può addebitare le spese alla parte indicata nel dispositivo (qui, "querelata"), salvo diverso accordo tra le parti.
- Se si verifica la remissione dopo sentenze di merito ma prima della definitività, il giudice della legittimità può comunque dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
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