Sentenza del 03/08/2023 n. 23767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava tre avvisi di accertamento per l'anno 2007 con i quali la Regione richiedeva il pagamento dell'addizionale regionale sul canone di concessione per aree del demanio marittimo del porto di Livorno occupate dalla CILP; deduceva, tra l'altro, difetto del presupposto impositivo in relazione al rilascio della concessione da parte dell'Autorità Portuale, illegittimità della qualificazione regionale del tributo, violazioni della riserva di legge e della Costituzione, vizio di motivazione degli atti e richiesta di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di impugnazione (confermando i principi che individuano il presupposto impositivo nell'occupazione/use dei beni del demanio statale e ritenendo compatibile l'intervento delle Regioni e delle Autorità portuali nella determinazione dei canoni entro i limiti legislativi). Ha però accolto parzialmente il quarto motivo nella parte relativa alla mancata pronuncia sulle doglianze concernenti le sanzioni amministrative: ha cassato la sentenza impugnata in quella parte e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato non dovute le sanzioni applicate alla CILP. Ha inoltre compensato le spese processuali.
Norme richiamate
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
"L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione."
Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni demaniali statali; la base imponibile è il canone di concessione e la disciplina statale definisce i tratti essenziali della fattispecie tributaria.
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 7
"Gli enti portuali ... potranno adottare ... criteri diversi ... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso."
Consente alle Autorità portuali di adottare criteri di determinazione dei canoni (anche diversi dalla disciplina nazionale) purché non comportino canoni inferiori; tale delega è compatibile con la riserva relativa di legge.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata ..." (trasformazione di alcune entrate in tributi propri regionali con decorrenza 1.1.2013).
Ha trasformato, dal 1.1.2013, l'imposta in tributo proprio regionale (con facoltà per le Regioni di sopprimerlo), ma tale trasformazione non incide sulle annualità pregresse come il 2007.
L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
"Istituzione dei tributi propri della Regione" (introduzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali).
Ha recepito l'istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali; la disciplina regionale opera entro il quadro dettato dalla legge statale.
L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1
"L'imposta regionale ... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale ..."
Ha introdotto un'esenzione a decorrere dal 2013 per determinate Autorità portuali; l'effetto non è retroattivo e non vale a disconoscere l'imposizione su annualità precedenti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza ..."
Prevede l'esimente dalle sanzioni in caso di obiettiva incertezza sull'ambito applicativo della norma tributaria; applicata per escludere le sanzioni alla CILP dati gli elementi di incertezza amministrativa e di prassi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni ... quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza ..."
Rafforza il parametro per esentare dalle sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva; utilizzato per valutare la non punibilità.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede ... Non sono irrogate sanzioni ... qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria..."
Sancisce il principio del legittimo affidamento: indicazioni amministrative contraddittorie o favorevoli al contribuente possono giustificare l'esclusione delle sanzioni.
Art. 23 Cost., art. 117 Cost., art. 53 Cost.
Richiamati per i profili di riserva di legge (art.23), di competenze legislative concorrenti/esclusive tra Stato e Regioni (art.117) e capacità contributiva (art.53); la Corte ha ritenuto compatibili le scelte regionali con la riserva relativa di legge e la disciplina statale.
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso del bene demaniale statale (fatto oggettivo), indipendentemente dall'ente che abbia rilasciato la concessione.
- La determinazione amministrativa del canone da parte delle Autorità portuali è compatibile con la riserva relativa di legge se la normativa statale fornisce criteri direttivi e rimangono strumenti di controllo giurisdizionale per arbitrii o eccessi di discrezionalità.
- La trasformazione del tributo in "tributo proprio regionale" (D.Lgs. 68/2011) e la successiva soppressione/esenzione regionale decorrono dalla data normativa prevista e non incidono sulle annualità pregresse.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa o prassi amministrative contraddittorie o indicative di non applicazione; atti e circolari dell'amministrazione centrale o prassi amministrative favorevoli al contribuente sono fattori rilevanti per il legittimo affidamento.
- Il giudice d'appello non è tenuto a riportare ogni singolo argomento difensivo purché la sentenza contenga i passaggi essenziali; l'omessa pronuncia su questioni decisive può giustificare la cassazione, ma quando non sono necessari ulteriori accertamenti il giudice di legittimità può decidere il punto nel merito ex art. 384 c.p.c.
- Scelte regionali di politica fiscale (esenzione o soppressione di tributi propri) rientrano nella discrezionalità legislativa regionale nei limiti della normativa statale e non comportano, di per sé, la dichiarazione di illegittimità delle pretese su annualità antecedenti.
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