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Sentenza

Sentenza del 03/08/2023 n. 23776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi all'addizionale regionale sul canone di concessione demaniale marittimo per l'anno 2007 (importo complessivo 174.877,81 Euro). Questioni principali: (i) se l'imposta regionale fosse dovuta per concessioni rilasciate dall'Autorità Portuale (canone determinato da provvedimento amministrativo e non predeterminato dalla legge); (ii) legittimità dell'esercizio della potestà impositiva regionale sulle concessioni portuali e possibili profili di illegittimità costituzionale (art.117, art.23, art.53 Cost.); (iii) vizi di motivazione/omessa esposizione della vicenda processuale nella sentenza d'appello; (iv) omessa pronuncia sulle doglianze riproposte in appello (in particolare sul difetto di motivazione degli atti e sulle sanzioni); (v) richiesta di esonero dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e prassi amministrativa contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di impugnazione della CILP, confermando i principi consolidati che individuano il presupposto d'imposta nell'occupazione/uso di beni del demanio statale (indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione) e ritenendo compatibile la determinazione amministrativa del canone con la riserva di legge. Tuttavia la Corte ha accolto in parte il quarto motivo: ha rilevato l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla questione delle sanzioni ed ha ritenuto, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., che le sanzioni amministrative non sono dovute. Le argomentazioni a favore dell'esonero dalle sanzioni sono fondate sull'esistenza di un'obiettiva incertezza interpretativa (circolari/indirizzi ministeriali contrastanti, lunga omissione della riscossione da parte della Regione e atti di autotutela della Guardia di Finanza) che giustifica la non applicazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è cassata limitatamente alla parte relativa alle sanzioni, e il ricorso della contribuente è parzialmente accolto solo in ordine all'annullamento delle sanzioni; per il resto la pretesa tributaria della Regione resta confermata.

Norme richiamate

  • L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    Individua il presupposto impositivo (concessioni per occupazione/use di beni demaniali statali), i soggetti passivi (concessionari) e la base imponibile (il canone di concessione); pertanto il tributo si fonda sull'uso/occupazione del bene demaniale, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 7 (conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494)

    Consente agli enti/Autorità portuali di adottare criteri diversi per la determinazione dei canoni demaniali marittimi purché non comportino canoni inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del decreto; la determinazione amministrativa del canone è compatibile con l'assetto normativo.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha trasformato, con decorrenza 1.1.2013, il tributo in 'tributo proprio regionale', consentendo alle Regioni anche la facoltà di sopprimerlo; ma non incide retroattivamente sulle annualità precedenti (quindi non rilevante per il 2007).

  • L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Ha introdotto in ambito regionale l'imposta sulle concessioni statali in attuazione della L. n. 281/1970, commisurandola a percentuali del canone; disciplina regionale conforme al quadro statale.

  • L.R. Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (art. unico)

    Prevedeva, ai fini regionali, la commisurazione dell'imposta demaniale marittima al 15% del canone statale, contribuendo alla definizione della base imponibile in ambito regionale.

  • L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1

    Ha escluso l'applicazione del tributo per alcune Autorità portuali a decorrere dall'annualità 2013; tale soppressione è temporale e non retroattiva e non implica riconoscimento di infondatezza delle pretesi relative ad anni precedenti.

  • L. 24 gennaio 1994, n. 84 (normativa sul riordino portuale)

    Attribuisce funzioni e competenze alle Autorità/Autorità portuali; tuttavia l'esistenza di competenze amministrative o legislative regionali/di Autorità portuali non esclude la sussistenza del presupposto impositivo basato sulla titolarità statale del bene.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Prevede che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma; norma utilizzata per escludere le sanzioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Stabilisce che la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma; invocata per escludere sanzioni.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione: esonera dalle sanzioni chi si è conformato ad atti dell'amministrazione o agito per buona fede in presenza di obiettiva incertezza; supporta l'annullamento delle sanzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando la nullità/parziale nullità della sentenza può essere risolta senza ulteriori accertamenti, di decidere direttamente nel merito; utilizzato per pronunciarsi sulle sanzioni senza rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Parametri di censura in cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di legge, nullità per carenza motivazionale, omesso esame di fatto decisivo), su cui la Corte si è pronunciata rigettando la maggior parte delle doglianze.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'effettiva occupazione/use di beni del demanio statale: non è decisivo quale ente abbia rilasciato la concessione.
  • La determinazione amministrativa del canone da parte dell'Autorità portuale non esclude in sé la possibilità di assoggettare il canone a imposta regionale, purché la normativa primaria fornisca criteri direttivi e siano garantiti limiti alla discrezionalità.
  • La trasformazione del tributo in 'tributo proprio regionale' (a decorrere dal 2013) non ha efficacia retroattiva sulle annualità precedenti.
  • La presenza di prassi amministrative contrastanti, circolari/indirizzi ministeriali equivoci o prolungata omissione di riscossione possono configurare obiettiva incertezza normativa e giustificare l'esonero dalle sanzioni amministrative e dagli interessi.
  • In caso di omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda sulle sanzioni, la Cassazione può, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito e annullare le sanzioni ex art. 384 c.p.c.
  • Per il contribuente in situazioni analoghe è cruciale documentare il ragionevole affidamento su atti amministrativi o prassi dell'amministrazione, impugnare tempestivamente i provvedimenti concessori e sollevare in sede giurisdizionale il vizio del canone e/o chiedere l'esonero dalle sanzioni invocando l'obiettiva incertezza normativa.

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