Ordinanza n. 2842/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente, finalizzata all’ottenimento del visto in ingresso con rif. Pratica ITBE/280624/0049/01 NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con il rilascio di un provvedimento espresso NONCHÉ PER LA CONDANNA Dell’Amministrazione a provvedere con un provvedimento espresso, nominando, ove occorra, un Commissario ad acta per il caso dell’ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare, ritenendo che l'invalidità della procura alle liti, già rilevata e non sanata mediante deposito di una procura conforme, impedisse l'esame della domanda cautelare. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza finalizzata all'ottenimento di un visto d'ingresso, con richiesta di ordine di conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia relativa alla pratica per il rilascio di un visto d'ingresso, la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare. Con una precedente ordinanza il Collegio aveva rilevato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'invalidità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, senza apostille. È stato assegnato un termine di trenta giorni per le osservazioni, ma il ricorrente non ha controdedotto né ha depositato una procura conforme.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare, dichiarata inammissibile.
art. 73 c.p.a.
Utilizzato per rilevare d'ufficio l'invalidità della procura e consentire alle parti di formulare osservazioni prima della decisione.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale disciplina della legalizzazione delle firme e degli atti formati all'estero, rilevante per la validità della procura alle liti.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione degli atti formati all'estero da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Richiamata per l'applicazione dell'apostille, quale alternativa alla legalizzazione per gli Stati aderenti.
legge 1253/1966
Richiamata quale legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere munita della legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando applicabile, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja; in mancanza, la domanda cautelare è inammissibile se la parte, dopo il rilievo del giudice e l'assegnazione di un termine per osservazioni o regolarizzazione, non deposita una procura conforme.
- Il rilievo dell'invalidità della procura alle liti deve essere sottoposto al contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a.; ove la parte non controdeduca e non sani il vizio entro il termine assegnato, il giudice può dichiarare inammissibile la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →