Sentenza n. 917/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2423/2024 emessa in data 14 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2423/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 giugno 2024, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando inoltre il Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né il mancato adempimento, né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertato l'inadempimento dell'Amministrazione e verificata la sussistenza delle condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una condanna avrebbe dovuto essere meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua il presupposto dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrata la condizione, essendo provati il giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all'esiguità degli importi dovuti, una condanna avrebbe consistenza soltanto simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, condizione ritenuta soddisfatta per la proposizione dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, quale strumento mediante il quale deve essere riconosciuto il beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando risultino provati il giudicato, la notificazione della pronuncia all'Amministrazione e il perdurante inadempimento.
- Accertato l'inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, per l'esiguità dell'obbligazione principale, avrebbe natura meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
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