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Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto del Comune di Pianopoli a beneficiare delle misure di compensazione ambientale di cui alle Ordinanze del Commissario Delegato n. 7376 del 21 ottobre 2008 e n. 11212 del 18 settembre 2012 e, conseguentemente, a vedersi corrispondere dall’Amministrazione resistente l’importo di Euro 10.108.679,71 oltre rivalutazione monetaria e interessi, sino alla data di effettivo soddisfo, quale misura compensativa per il disagio ambientale subito a causa dell’avvenuto conferimento presso la discarica sita nel territorio comunale, negli anni 2010-2014, di n. 1.911.261,55 tonnellate di rifiuti urbani provenienti da diversi Comuni del territorio regionale; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della richiamata somma di Euro 10.108.679,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi, sino alla data di effettivo soddisfo, e all’adozione degli atti e/o provvedimenti a tale fine necessari.

Giustizia amministrativa202000474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento delle compensazioni ambientali per i rifiuti conferiti presso una discarica privata ubicata nel territorio comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune ha chiesto l’accertamento del diritto a beneficiare delle misure di compensazione ambientale previste dalle ordinanze commissariali n. 7376 del 2008 e n. 11212 del 2012, nonché la condanna della Regione al pagamento di euro 10.108.679,71, oltre rivalutazione e interessi, quale premialità di euro 5,00 per tonnellata di rifiuti urbani conferiti nel periodo 2010-2014 presso una discarica privata situata nel territorio comunale. Il Comune ha contestato l’interpretazione regionale secondo cui le compensazioni sarebbero riservate ai soli Comuni sede di discariche o impianti pubblici, sostenendo che la ratio della misura fosse compensare il disagio ambientale derivante dallo stoccaggio di rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali, indipendentemente dal regime proprietario dell’impianto. Ha inoltre richiamato i principi di giustizia distributiva, equa allocazione dei costi e dei benefici ambientali, nonché il principio chi inquina paga, e ha evidenziato l’integrazione della discarica nel sistema pubblico regionale di gestione dei rifiuti. Nel corso del giudizio la Regione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione di un verbale del 25 settembre 2023 nel quale il Sindaco aveva dichiarato di rinunciare anche al presente ricorso a fronte del pagamento di euro 1.171.479,03. Il Comune ha negato che il verbale avesse natura transattiva o contenesse una valida rinuncia, sostenendo che il pagamento costituisse attuazione del giudicato formatosi su una diversa sentenza del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la spettanza delle compensazioni ambientali né la questione dell’applicabilità delle ordinanze commissariali alle discariche private. Il Collegio ha ritenuto irrilevante stabilire se il verbale del 25 settembre 2023 costituisse una valida transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c. e lo ha qualificato, invece, come atto di rinuncia agli atti del giudizio o comunque come fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto sufficiente la dichiarazione del Sindaco, quale soggetto munito della rappresentanza dell’ente, escludendo la necessità della partecipazione o sottoscrizione dei difensori. Dal contenuto del verbale, che individuava espressamente il presente giudizio e collegava la rinuncia al versamento della somma da parte della Regione, il TAR ha desunto la volontà del Comune di rinunciare anche a questo ricorso una volta avvenuto il pagamento. La carenza di interesse è stata quindi ricavata dal fatto sopravvenuto e dal comportamento processuale delle parti, anche in assenza delle formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Anche in mancanza delle formalità previste dai primi tre commi, la sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, utilizzati quali argomenti di prova.

  • art. 1965 c.c.

    Il Collegio ha richiamato la norma senza dover stabilire se il verbale del 25 settembre 2023 costituisse effettivamente una transazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia agli atti, quando fatti o atti successivi alla proposizione del ricorso, valutati unitamente al comportamento processuale delle parti, evidenzino in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La dichiarazione resa dal Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, può essere riferita all’ente e può integrare un atto univoco di rinuncia al giudizio; la sottoscrizione o la partecipazione dei difensori non è necessaria quando la rinuncia sia desumibile con chiarezza dal comportamento e dagli atti delle parti.
  • Per dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non è necessario qualificare previamente l’accordo intervenuto tra le parti come transazione, qualora il suo contenuto dimostri comunque la volontà univoca di definire la controversia e l’interesse alla pronuncia sia venuto meno.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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