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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21905/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di riduzione promossa da una coerede che assumeva di essere stata lesa nella quota di legittima dal testamento del padre e da alcune liberalità e vendite simulate o miste a donazione compiute a favore di altri familiari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e condannato l'attrice alle spese, liquidando separatamente le spese a favore di due gruppi di convenuti difesi ciascuno dallo stesso difensore. Successivamente l'attrice ha chiesto la correzione del dispositivo, sostenendo che l'espressione "in favore di ciascuna" fosse un refuso materiale incompatibile con la struttura della decisione e con il D.M. n. 55/2014, che prevede una liquidazione unitaria per più parti assistite dal medesimo avvocato. Il Tribunale ha accolto la correzione eliminando le parole contestate. I convenuti hanno impugnato la decisione di correzione e, in appello, hanno anche chiesto una diversa e più elevata liquidazione delle spese. La Corte d'appello ha confermato la correzione e dichiarato tardiva la censura sulla liquidazione delle spese non toccata dalla correzione. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che non ricorresse un vero errore materiale, perché la correzione si sarebbe basata su una bozza esterna alla sentenza e avrebbe risolto un problema interpretativo/di merito, non un errore ictu oculi percepibile; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 288, comma 4, c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, contestando la declaratoria di tardività del motivo d'appello sulla quantificazione delle spese e sostenendo che la correzione avrebbe rimesso in termini per impugnare la liquidazione originaria, la quale sarebbe stata erroneamente determinata in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'errore materiale era correttamente ravvisato perché emergeva dal confronto tra il dispositivo e il resto della sentenza: l'espressione eliminata era un evidente refuso, grammaticalmente incongruente e incompatibile con l'impostazione della statuizione sulle spese, articolata in due capi distinti per i due gruppi di convenuti assistiti dallo stesso difensore. Ha poi escluso che la correzione avesse modificato la sostanza della decisione sulle spese o rimesso in termini per impugnare profili già risultanti dalla sentenza originaria e non incisi dall'ordinanza di correzione. Di conseguenza ha confermato la sentenza d'appello e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione è ammessa per errori materiali o di calcolo che rivelino un difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua espressione testuale, purché l'errore sia evincibile dal provvedimento stesso e dal suo contesto motivazionale.

  • art. 288 c.p.c.

    L'ordinanza di correzione non trasforma la correzione in impugnazione di merito e non riapre automaticamente i termini per contestare statuizioni della sentenza non incise dalla correzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione effettuata nei gradi di merito è stata ritenuta coerente con il criterio applicato dal giudice.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    Quando più parti hanno la stessa posizione processuale e sono difese dal medesimo avvocato, il compenso va liquidato unitariamente, con eventuale aumento nei limiti previsti, non necessariamente in modo autonomo per ciascuna parte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti di legge, va posto a carico della parte soccombente l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. consiste in una discrasia tra la volontà decisoria e la sua rappresentazione esterna, ma deve risultare riconoscibile dal testo della sentenza e dal suo contesto interno, senza necessità di ricorrere a elementi estranei o a una nuova valutazione del merito.
  • La procedura di correzione non può essere usata per rimettere in discussione il contenuto giuridico della decisione o per correggerne eventuali errori di diritto; se la censura investe la sostanza della statuizione, il rimedio è l'impugnazione ordinaria nei termini.
  • Se la correzione elimina solo un refuso privo di incidenza sostanziale sulla decisione, essa non riapre i termini per impugnare capi della sentenza già chiaramente percepibili sin dall'origine e non modificati dall'ordinanza correttiva.
  • In tema di liquidazione delle spese, quando più parti sono assistite dallo stesso difensore e hanno la medesima posizione processuale, il giudice può procedere a una liquidazione unitaria del compenso secondo il D.M. n. 55/2014, con aumento facoltativo nei limiti previsti, senza obbligo di liquidare il compenso integralmente per ciascuna parte.
  • Nelle cause di riduzione per lesione di legittima, il riferimento al valore della controversia ai fini della tariffa va calibrato sulla quota riservata al legittimario attore e non necessariamente sull'intera massa ereditaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamento
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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