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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27927/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) censura della qualificazione a bancarotta fraudolenta documentale (capo a), sostenendo che fosse possibile ricostruire il patrimonio e l'attività della società anche attraverso scritture facoltative quali le dichiarazioni fiscali, con conseguente riduzione dell'addebito a bancarotta semplice; 2) censura della qualificazione a bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b) relativa alla presunta distrazione di due veicoli (Iveco Daily e BMW X5), deducendo che la documentazione prodotta e la testimonianza del curatore dimostravano le cattive condizioni dei mezzi e la genuinità delle vendite (anche ad un familiare), tali da non integrare il reato più grave; 3) doglianza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con richiamo alla lieve entità e vetustà dei precedenti e al ridotto danno alla massa dei creditori (un solo creditore promotore del fallimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza dell'impianto motivazionale delle decisioni di merito (tribunale e corte d'appello) ritenendo che: le dichiarazioni tributarie non sostituiscono le scritture contabili obbligatorie e quindi la mancata tenuta/ostensione dell'intero impianto contabile ha impedito la ricostruzione del patrimonio, giustificando la qualificazione per bancarotta fraudolenta documentale; la prova offerta circa le vendite dei due veicoli e le fatture exhibit non erano sufficienti a dimostrare la legittimità delle alienazioni né l'uso delle somme ricavate, e l'alienazione immediatamente successiva all'avvio dell'esecuzione forzata è indice di distrazione fraudolenta; la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è esaminabile in cassazione se la motivazione di merito non presenta evidente illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 2214 e ss.

    Richiamati come riferimento alle scritture contabili obbligatorie; la giurisprudenza ricorda che solo le scritture previste dal codice civile (e gli elementi contabili collegati come registri IVA e fatture) costituiscono la contabilità interna rilevante per la ricostruzione dell'attività aziendale

  • Codice penale, art. 101

    Richiamato in tema di 'reati della stessa indole' ai fini della valutazione dei precedenti penali: la nozione si fonda sui beni giuridici violati e sul movente, non sull'identità formale della norma incriminatrice

  • Codice di procedura penale, art. 616

    "Se il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento..."

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese e disporre l'ammenda (somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso

  • Cass. sez.5, n.11279 del 16/2/2010 (Acciuolo e altro)

    Giurisprudenza citata per affermare che le dichiarazioni tributarie non sono scritture contabili e non sostituiscono la contabilità interna ai fini della ricostruzione gestionale dell'impresa

  • Cass. sez.5, n.1236 del 23/10/1967 (Dagna)

    Precedente giurisprudenziale citato per il principio che, in caso di bancarotta per distrazione, il fallito non può limitarsi a dire di aver venduto i beni ma deve giustificare l'uso delle somme ricavate; la vendita e l'occultamento del ricavato sono penalmente rilevanti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni fiscali (modelli redditi, IVA, mod. 770) non sostituiscono le scritture contabili obbligatorie ai fini della ricostruzione della gestione aziendale: in mancanza di contabilità completa, il giudice del merito può ritenere impossibile la ricostruzione e fondare l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale
  • La vendita di beni societari poco prima o durante procedure esecutive o concorsuali e/o a prezzo manifestamente sottostimato può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione se non vengono adeguatamente dimostrate la genuinità dell'operazione e l'impiego delle somme ricavate
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale del fatto; i motivi devono essere specifici e dimostrare errori di diritto o illogicità manifesta nella motivazione di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito presenti evidenti illogicità o vizi; il giudice di merito non è tenuto a richiamare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi
  • Chi contesta il carattere fraudolento di alienazioni o la genuinità di documenti contabili ha l'onere di offrire prova concreta e puntuale (fatture complete, registri, giustificativi dell'impiego dei ricavi); meri documenti autografi o dichiarazioni non sufficienti possono essere ritenuti inidonei

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