Sentenza n. 955/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo riconosceva, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, il diritto alla somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Sono stati chiesti: l'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il ricorrente ha inoltre prodotto i conteggi degli interessi e degli accessori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella pronuncia, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti previsti dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito: la sua esatta quantificazione deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. La penalità di mora è stata esclusa perché, considerata l'esiguità del debito, sarebbe manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione del titolo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Consente l'ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
manifestamente iniquo ovvero sussistano “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, come nel caso di debito di modesta entità.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli giudiziari di pagamento da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.)
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente l'esecuzione del pagamento dovuto e adottare le misure sostitutive necessarie, incluso il commissario ad acta, quando l'inadempimento risulti documentato e non adeguatamente contestato.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'obbligazione e la sua esatta consistenza devono essere ricavate dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi.
- Prima dell'avvio dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'entità esigua del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
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