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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8065/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) relativa all'appropriazione di cinque videogames e di ingenti incassi delle giocate. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostenendo che i proventi del gioco erano riconducibili all'Amministrazione finanziaria e, pertanto, la corretta fattispecie sarebbe il peculato (anziché l'appropriazione indebita). Il ricorso mira alla diversa qualificazione giuridica del fatto sulla base di principi di giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che il ricorso si limita a chiedere la riqualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo. Richiama la giurisprudenza che esclude l'interesse a proporre impugnazione quando la sola pretesa è una diversa applicazione formale della legge penale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000. Sentenza pronunciata con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La norma relativa all'appropriazione indebita è stata la fattispecie contestata all'imputato; il ricorrente sostiene che tale qualificazione sia errata, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della correttezza dell'applicazione sostanziale della norma perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • peculato (richiamato dal ricorrente, art. 314 cod. pen.)

    Il ricorrente ha sostenuto che i proventi appartengono all'Amministrazione finanziaria e dunque la fattispecie corretta sarebbe il peculato; la Corte non ha deciso sulla fondatezza di tale ricostruzione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamata in relazione alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale (forme procedurali con le quali il P.G. ha chiesto l'inammissibilità).

  • art. 568 co. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento della nozione di interesse all'impugnazione: la Corte ha rilevato la carenza di interesse del ricorrente a proporre cassazione quando il motivo consiste solo nella diversa qualificazione giuridica senza effetti sul dispositivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha quantificato la somma dovuta in euro 3.000.

  • Sez. 5, Sentenza n. 28600 del 07/04/2017 (giurisprudenza citata)

    Precedente di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso che mira unicamente alla riqualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo; principio utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limita a richiedere una diversa qualificazione del fatto è spesso inammissibile se la diversa qualificazione non modifica il dispositivo o non produce un interesse concreto e rilevante del ricorrente.
  • Per far valere la diversa qualificazione (es. peculato invece di appropriazione indebita) è necessario dimostrare che la riqualificazione incida sul risultato processuale (pena, estinzione del reato, incompetenza, ecc.), non limitarsi a una censura formale.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica in materie che possono coinvolgere l'Erario o l'Amministrazione finanziaria (es. proventi del gioco), è opportuno documentare in modo specifico e probante la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie alternativa (es. disponibilità e appartenenza patrimoniale pubblica) e chiedere rimedi che impattino il dispositivo.
  • Il difensore deve valutare la concretezza dell'interesse ad impugnare: se il motivo non rischia di cambiare la sentenza decisoria, è probabile che la Cassazione lo dichiari inammissibile per carenza di interesse ex art. 568 c.p.p.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o privo di fondamento processuale il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare il rapporto rischio/beneficio prima di proporre la cassazione per sola riqualificazione.

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