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Ordinanza

Ordinanza n. 242/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, unitamente al preavviso di parere negativo e alla disposizione del piano paesaggistico ritenuta ostativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Soprintendenza di Agrigento ha respinto, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, l’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata per la realizzazione di una stazione radio base nel territorio di Montallegro, contestando anche il preavviso di parere negativo e l’art. 41, paragrafo 21d, delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, nella parte in cui sarebbe stato inteso come divieto assoluto di realizzare tralicci e antenne per telecomunicazioni. In sede cautelare la ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un’applicazione automatica e formalistica della disciplina paesaggistica, senza una concreta valutazione dell’intervento. Ha inoltre prospettato l’esigenza di bilanciare l’interesse paesaggistico con quello alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione. La società ha dichiarato genericamente la propria disponibilità a introdurre modifiche progettuali o misure mitigative, senza tuttavia formulare specifiche proposte né sottoporre alla Soprintendenza soluzioni concrete.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. Ha ritenuto, in primo luogo, che il diniego non fosse fondato sull’applicazione automatica del divieto previsto dall’art. 41 delle norme tecniche del piano paesaggistico, ma su una valutazione concreta del contesto territoriale, delle opere già presenti e dell’impatto cumulativo derivante da infrastrutture analoghe. Secondo la Soprintendenza, tale impatto avrebbe prodotto un intollerabile effetto selva, caratterizzato da una percezione visiva caotica e disordinata, incompatibile con i valori identitari, panoramici e percettivi del paesaggio tutelato; il TAR ha ritenuto tale valutazione espressione della discrezionalità dell’autorità paesaggistica. Ha inoltre escluso che, nel procedimento paesaggistico, dovesse essere svolta una comparazione con interessi estranei alla tutela del paesaggio, poiché il relativo bilanciamento è destinato a essere effettuato nel procedimento autorizzatorio unico previsto dagli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 259/2003. Infine, ha valorizzato il fatto che la società non avesse concretamente proposto, né nel procedimento né nel giudizio, modifiche progettuali o misure di mitigazione idonee a essere valutate dall’autorità tutoria; la generica disponibilità manifestata nelle osservazioni è stata ritenuta insufficiente alla luce del principio di collaborazione, che ha carattere reciproco ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni e per l’assenza di attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nell’ambito del quale la Soprintendenza può valutare concretamente la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.

  • art. 41 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento

    vieta taluni interventi di trasformazione del territorio, fra cui la realizzazione di “antenne per telecomunicazioni”

    La disposizione non è stata ritenuta applicata in modo automatico e formalistico: il diniego è stato considerato fondato anche sulla concreta valutazione del contesto e dell’impatto cumulativo dell’opera.

  • artt. 43 ss. d.lgs. 259/2003

    Il procedimento autorizzatorio unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica costituisce la sede naturale per la composizione comparativa dell’interesse paesaggistico con interessi estranei alla tutela del paesaggio.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di collaborazione tra amministrazione e privato ha carattere reciproco; il privato deve quindi cooperare concretamente, anche prospettando specifiche modifiche progettuali o misure mitigative quando rilevanti per la valutazione amministrativa.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con rigetto per l’assenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica non è illegittimo per automatismo solo perché richiama una disposizione del piano paesaggistico che vieta determinati interventi, quando l’amministrazione abbia svolto anche una valutazione concreta del contesto territoriale, delle opere esistenti e dell’impatto cumulativo dell’intervento.
  • La valutazione paesaggistica può fondarsi sull’accertamento che la nuova infrastruttura, sommata a opere analoghe già presenti, produca un effetto visivo caotico e disordinato incompatibile con i valori identitari, panoramici e percettivi del paesaggio tutelato.
  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza deve concentrarsi sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici e non è tenuta a comparare tale interesse con interessi estranei alla tutela paesaggistica; la composizione di tali interessi spetta alla sede procedimentale prevista per l’autorizzazione unica dell’infrastruttura.
  • Il principio di collaborazione procedimentale è reciproco: la generica disponibilità del privato a modificare il progetto o ad adottare misure mitigative non è sufficiente quando non sia accompagnata dalla concreta indicazione di soluzioni sottoponibili alla valutazione dell’autorità paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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