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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45249/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un fabbricato per reati di falso e violazioni edilizio-urbanistiche. La ricorrente deduceva: (i) carenza o apoditticità della motivazione sul periculum in mora, lamentando che il G.i.p. avesse ritenuto, erroneamente, che la costruzione non fosse ultimata e avesse fatto generici riferimenti all'aggravio del carico urbanistico; (ii) omesso esame dei documenti prodotti in riesame, rilevando che il permesso di costruire del 2022 (definito variante) fosse in realtà un titolo autonomo ex novo, con lavori iniziati solo dopo il permesso 2022, e quindi non poteva ritenersi variante del titolo del 2015; con memoria successiva si è poi invocata la disciplina del d.l. n. 18/2020 (proroga dei titoli abilitativi) a sostegno della tesi di validità del titolo originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto ampiamente motivata la decisione del Tribunale di Potenza, che aveva ricostruito cronologicamente i titoli e motivato la qualificazione del permesso rilasciato alla ricorrente come variante e la decadenza del titolo del 2015 ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 380/2001. La Corte ha inoltre escluso la gravità del vizio dedotto sul periculum in mora: il Tribunale aveva adeguatamente integrato le risultanze del G.i.p. mostrando l'aggravio urbanistico (mutamento non assentito di destinazione d'uso, incremento volumetrico, possibile uso locativo-turistico) come elemento idoneo a giustificare il sequestro. Ha considerato irrilevante, in questa sede, sindacare nel merito la valutazione delle prove documentali e ha posto rilievo sulla presenza di elementi che fanno emergere rappresentazioni false nel progetto (art. 480 c.p.). Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata (sul punto i giudici di merito avevano già riscontrato plurime illegittimità del titolo).

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. n. 380 del 2001

    Il permesso di costruire decade se i lavori non sono iniziati entro il termine triennale dal rilascio; tale decadenza ha effetti anche sulle varianti e rende inefficaci i successivi titoli che dipendono da quello originario.

  • d.l. n. 18 del 2020 ("Cura Italia")

    Provvedimento citato dalla difesa per sostenere la proroga dei titoli abilitativi scaduti nel periodo gennaio 2020 - marzo 2022; la Corte non ha ritenuto determinante la prospettazione difensiva nel quadro probatorio e di diritto esaminato, ritenendo inammissibile il sindacato in cassazione sulle valutazioni compiute in merito all'applicazione della proroga.

  • art. 480 cod. pen.

    Norma relativa alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio; nella fattispecie è richiamata per la rappresentazione falsata nel progetto (falsa attestazione di precedente mutamento di destinazione d'uso), elemento che ha inciso sulla legittimità del titolo abilitativo e sulla decisione cautelare.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo di beni immobili per reati edilizi la Corte di legittimità sindaca in cassazione principalmente vizi di legge o vizi motivazionali radicali; non è luogo per rinnovare la valutazione di merito sulle prove raccolte.
  • Il periculum in mora può essere fondato anche sull'aggravio del carico urbanistico derivante dalla destinazione d'uso e dalla consistenza volumetrica dell'intervento, indipendentemente dal fatto che i lavori siano già ultimati.
  • La qualificazione di un permesso come "variante" o come "titolo autonomo" dipende da una valutazione fattuale e documentale che il giudice di merito deve motivare; la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione, non sostituisce la valutazione probatoria.
  • La decadenza del titolo originario per mancato inizio dei lavori (art. 13 DPR 380/2001) può incidere sulle varianti successive, rendendole inefficaci se funzionalmente dipendenti dal titolo decaduto.
  • Le doglianze processuali che implichino un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e probatorie sono di regola inammissibili in cassazione se non fondate su violazioni di legge o su carenze motivazionali macroscopiche.
  • Se nella documentazione progettuale emergono attestazioni false rilevanti per il rilascio del titolo abilitativo, tali elementi possono giustificare misure cautelari reali indipendentemente dalle questioni formali sulla natura del titolo.

Testo integrale

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