Cassazione Penale, Sentenza n. 502/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma del G.U.P. del Tribunale di Ragusa, li aveva già dichiarati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver prelevato e trasferito ingenti somme (complessivamente circa euro 1.240.582,33 tra prelevamenti e giroconti) e per avere distratto, occultato o dissipato beni sociali della Nuova Esplorando s.r.l. fallita. Con unico atto il loro difensore ha svolto quattro motivi: (1) carenza di motivazione e travisamento della prova rispetto alla capacità lesiva dei fatti contestati (sostenendo che i trasferimenti servivano a cancellare ipoteche personali e ottenere mutui), e che molti beni sarebbero stati rinvenuti; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la condotta di fitto a prezzo vile in favore delle figlie non sarebbe stata oggetto di formale contestazione; (3) insussistenza dell'elemento psicologico (dolo) dei reati ascritti; (4) vizio nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le censure fossero reiterative delle doglianze già esaminate in sede di merito e, in gran parte, consistessero in una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la ricostruzione della Corte territoriale, che aveva individuato numerose condotte distrattive e indizi di fraudolenza (bonifici, prelevamenti ingiustificati, locazioni a canone irrisorio a favore di società con le figlie degli imputati, mancato rinvenimento di beni ammortizzabili, cessione di un carrello elevatore). Ha inoltre ritenuto irrilevante ai fini della fattispecie penale la giustificazione invocata ex art. 1197 c.c. e ha condiviso la motivazione della Corte d'appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in quanto l'inammissibilità è stata determinata da profili di colpa del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla validità/formalità della contestazione di specifiche condotte in sede di giudizio; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alla mancata formale contestazione del fitto a prezzo vile fosse generica e, comunque, non introdotta in appello
art. 133 cod. pen.
Usato dalla Corte di merito per giustificare lo scostamento dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche: la motivazione della Corte di appello ha indicato elementi (gravità del fatto, importo elevato delle distrazioni, intensità del dolo) ritenuti prevalenti ai fini della determinazione della pena
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede specificità delle doglianze in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi dei ricorrenti generici, reiterativi e non confrontati adeguatamente con la motivazione impugnata, conducendo all'inammissibilità
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Norma richiamata in giurisprudenza citata per la conseguenza dell'assenza di correlazione fra motivi di ricorso e argomentazioni della sentenza impugnata: la mancata specificità può essere causa di inammissibilità
art. 606 cod. proc. pen. comma 3
Richiamato per il principio di preclusione: fatti o mezzi di prova non dedotti o impugnati in appello non possono essere assunti in cassazione; la questione del fitto a favore delle figlie, non presente nei motivi di appello, è stata considerata preclusa
art. 1197 cod. civ.
La difesa aveva invocato tale norma come giustificazione per la cessione di un carrello elevatore; la Corte di merito ha ritenuto che l'invocata causale civile non escluda la natura preferenziale del pagamento né la volontà distrattiva, quindi non idonea a superare la qualificazione penale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato questa norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda versata alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del materiale probatorio: i motivi che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito sono inammissibili
- I ricorsi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata (art. 581 c.p.p.); la genericità e la mancata correlazione tra censure e motivi della sentenza comportano l'inammissibilità
- Fattispecie di 'distrazione' nel fallimento ricomprendono qualsiasi fatto che determini la fuoriuscita o il depauperamento del patrimonio del fallito, indipendentemente dalla forma negoziale o dalla possibilità di successivo recupero del bene
- Questioni non sollevate nei gradi precedenti o non oggetto di motivazione in appello sono precluse in cassazione (art. 606 c.p.p. comma 3)
- Il giudice di merito può indicare come prevalenti solo alcuni degli elementi previsti dall'art. 133 c.p. per motivare la determinazione della pena o il diniego delle attenuanti generiche; la motivazione non deve essere analitica su ogni singolo fattore purché sia logica e congrua
- La prospettazione difensiva di finalità diverse (es. uso dei fondi per estinguere ipoteche personali) deve essere dedotta e provata nei gradi di merito; se i fatti considerati dal giudice mostrano indici di fraudolenza e depauperamento, la semplice alternativa interpretativa non è sufficiente in cassazione
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