Cassazione Penale, Sentenza n. 36768/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte di appello di Napoli, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, contesta che la Corte di appello abbia rideterminato la pena base a 6 anni e 6 mesi senza adeguata motivazione, non ottemperando all'indicazione della sentenza rescindente che richiedeva un corretto esame del minimo edittale (6 anni all'epoca dei fatti). Inoltre lamenta la mancata motivazione circa la rimodulazione degli aumenti per l'aggravante contestata e per la continuazione interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse indicato un unico vizio (la determinazione della pena base) e che la Corte di appello avesse provveduto a ridurre la pena base da 7 anni a 6 anni e 6 mesi fornendo una motivazione, seppur sintetica, richiamando la gravità delle modalità del fatto come parametro ai sensi dell'art. 133 c.p.; la limitata differenza rispetto al minimo edittale rende adeguata la motivazione. Quanto alla contestazione sugli aumenti per aggravante e continuazione, la Corte ha ritenuto la questione preclusa perché non era stata sollevata nell'impugnazione precedente e quindi non poteva essere dedotta nella presente sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ha valorizzato la "gravità delle modalità di commissione del fatto" come parametro valutabile ai fini della determinazione della pena, giustificando il discostamento dal minimo edittale; la motivazione può essere sintetica se la distanza dal minimo è esigua
Sez.2, n. 45192 del 5/11/2021
Sentenza rescindente che aveva annullato per vizi motivazionali la determinazione della pena base e aveva disposto il rinvio limitatamente a tale aspetto; la Cassazione ha ritenuto vincolante il perimetro del vizio indicato in quella pronuncia
Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone, Rv. 282269)
Principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente relativo alla necessità di motivare aumenti per aggravanti e continuazione; la Corte ha tuttavia rilevato che la questione risultava preclusa perché non dedotta nel precedente grado
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla per vizi motivazionali limitatamente a un profilo (es. pena base), il giudice di rinvio può intervenire solo su quel profilo; questioni non censurate nella decisione rescindente possono essere considerate precluse
- Una motivazione sintetica è ammissibile quando la differenza tra la pena inflitta e il minimo edittale è esigua, purché risulti comunque il percorso logico-giustificativo (es. richiamo alla gravità delle modalità ai sensi dell'art. 133 c.p.)
- Non sollevare in tempo utile specifici profili di doglianza (es. entità degli aumenti per aggravanti o per continuazione) comporta la preclusione di tali censure nelle fasi successive del giudizio
- Chi impugna dovrebbe contestare sistematicamente tutti gli elementi della determinazione della pena nei gradi precedenti, altrimenti rischia che tali questioni siano dichiarate inammissibili o precluse
- La Corte può procedere anche a rideterminazioni favorevoli all'imputato non contestate dall'interessato; ciò non costituisce automaticamente motivo di vizio se la modifica è congrua e motivata
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