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Sentenza

Sentenza n. 3084/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 716 del 5 luglio 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 121/2024.

Giustizia amministrativa202504995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro mediante Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, divenuta definitiva, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare tale somma. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso non è stato esteso alla parte della sentenza relativa alle spese di lite, poiché il difensore antistatario è titolare di un autonomo diritto di credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, escludendo tuttavia l'obbligo relativo alle spese di lite del giudizio presupposto, non azionato dal difensore antistatario titolare del distinto credito. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia, entro i termini indicati in motivazione. Il compenso del Commissario, ove dovuto, è stato determinato in 500 euro, a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, quantificandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza, pari a 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un Commissario ad acta e disporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell'attivazione dei poteri esecutivi del giudice amministrativo, l'esistenza di un titolo passato in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione, nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e porre a carico dell'amministrazione le spese della funzione commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dalla parte beneficiaria non può essere azionato il capo relativo alle spese di lite attribuite al difensore antistatario, poiché quest'ultimo è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello del proprio assistito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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