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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate –emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente; - nonché, per quanto occorrer possa: -della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”, non comunicata alla ricorrente e della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell’area territoriale annualità 2020-2021 –inoltro”, non comunicata alla ricorrente; - della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell’area territoriale –anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 –Art. 26-Specialistica ambulatoriale-VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”,non comunicata alla ricorrente; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, non comunicata alla ricorrente e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l’esercizio 202. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05/10/2021: - in parte qua, della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l’assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale –provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 –Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l’esercizio 2021, nonché per l’esecuzione dell’ordinanza cautela resa dal TAR L’Aquila n. 98/2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01/03/2022: - in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell’area Ospedaliera e Territoriale -anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per l’esercizio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 06/05/2022: - in parte qua della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 –OPGR n. 105/2020 –DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente; - della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell’area Ospedaliera e Territoriale -anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per l’esercizio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24/10/2022: - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”, pubblicata sul BURA ordinario n. 39 del 28.09.2022, unitamente alla nota di trasmissione dell’08 settembre 2022, prot. n. 0326477/22; - delle note assunte dalla A.S.L. di Pescara in data 19.05.2022, prot. n. 0068805, ed in data 04.07.2022, prot. n. 0083298/22, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L’Aquila del 22.06.2022, prot. n. 0124115, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;-della nota assunta dalla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti del 10.05.2022, prot. n. 28223U22-CH, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Teramo del 12.05.2022, prot. n. 0063542, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05/12/2022: - di tutti i provvedimenti già impugnati con il IV atto di motivi aggiunti e, in particolare, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, nonché per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01/02/2023: - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 20 dicembre 2022, recante il n. 806, avente ad oggetto “Contratto per l’acquisto ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. di prestazioni sanitarie dell’area specialistica ambulatoriale. Biennio 2022-2023”, comunicata il 22 dicembre 2022, unitamente alla nota di trasmissione del 22 dicembre 2022, prot. n. 0540468/22; - per quanto occorrer possa, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 novembre 2022,recante il n. 684, avente ad oggetto “modifiche introdotte in materia di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. dalla L. n. 118/2022. Disposizioni”, non comunicata alla ricorrente; - e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla contrattazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22/09/2023: - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni’. Modifica”, nella parte in cui ha nuovamente escluso la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202100196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte agli atti regionali né la domanda di ammissione alla negoziazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere, note e atti regionali relativi alla definizione dei tetti di spesa e alla contrattazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie di fisioterapia da strutture private accreditate per gli esercizi 2020-2023, con esclusione della ricorrente dalla negoziazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e numerosi motivi aggiunti, una serie di delibere e note della Regione Abruzzo e di atti delle aziende sanitarie concernenti la definizione delle linee negoziali, dei tetti di spesa e dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie di fisioterapia da strutture private accreditate, contestando la propria esclusione dalle procedure di negoziazione per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e per il biennio 2022-2023. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo della Regione di ammetterla alla contrattazione e, con i motivi aggiunti, l'esecuzione dell'ordinanza cautelare già resa dal TAR. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 30 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la ragione sostanziale della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina, quando l'interesse alla decisione sia effettivamente venuto meno, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati né delle domande consequenziali.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può riguardare unitariamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, quando questi siano collegati alla medesima controversia e la perdita di interesse investa l'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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