Cassazione Penale, Sentenza n. 30635/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva tra le fattispecie di due sentenze irrevocabili, sostenendo l'omogeneità dei reati (violazioni della legge sugli stupefacenti), la contiguità spazio-temporale (atti dal 10/06/2014 al 24/04/2018 nella zona Copertino/Nardò), lo stesso modus operandi e la medesima finalità (sostenere se stesso e la famiglia). Ha dedotto violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato tale istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede un'approfondita verifica di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione delle successive condotte già nelle linee essenziali). Ha richiamato il principio per cui, in esecuzione, grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; la mera contiguità cronologica o l'identità/analogía del titolo di reato non sono sufficienti. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: tra le due sentenze vi era un significativo iato temporale (2014-2015 vs. 01/08/2017-11/12/2017), manca qualsiasi circostanza specifica che attesti un unico disegno criminoso, non risultano identici i coautori in tutti gli episodi e le condotte appaiono frutto di una inclinazione abituale non di una progettazione unitaria anticipata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale in relazione al gravame in sede esecutiva; la Corte segnala che chi invoca la continuazione in esecuzione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda
art. 81 c.p.
Richiamato nella sua declinazione sul reato continuato (secondo comma): la Corte interpreta che occorre l'unitario disegno criminoso, presente alla mente del reo già al momento del primo reato, con programmazione almeno nelle linee essenziali; la mera reiterazione o analogia di reati non è sufficiente
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede esecutiva il ricorrente che domanda il riconoscimento del reato continuato deve fornire allegazioni dettagliate e prove o elementi concreti che dimostrino l'unità di disegno criminoso; non basta la mera somiglianza delle fattispecie
- Indicatori rilevanti per la continuazione: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative coincidenti, sistematicità, e prova che i reati successivi siano stati programmati già al momento del primo atto
- Un significativo iato temporale tra gruppi di fatti indebolisce l'ipotesi di unitario progetto criminoso, specialmente se non esistono elementi che colleghino esecutivamente le condotte
- La presenza della medesima finalità (es. sostenere sé stessi) o l'abitudine a commettere reati della stessa natura non sono in sé sufficienti a dimostrare la continuazione; possono indicare piuttosto una propensione abituale
- La diversa partecipazione di coautori nei vari episodi e la mancanza di un collegamento oggettivo tra le singole condotte sono indici contrari al riconoscimento della continuazione
- Chi propone l'istanza in esecuzione deve considerare il rischio di soccombenza e di condanna alle spese processuali se non fornisce adeguate e specifiche allegazioni
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