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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1826/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo (di natura impeditiva) della quota pari al 60% del capitale della Farmatuscia S.r.l., disposta nell'ambito di un procedimento per reati fallimentari attribuiti a Massimo Vezzosi. La Rocchi deduceva: sopravvenienza di elementi novativi (sentenza di revocatoria fallimentare che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di cessione delle quote e condannato alla restituzione in favore della curatela); mancato periculum in mora; assenza di nesso di strumentalità fra la quota e il reato per la presunta estraneità della Rocchi; illegittimità del sequestro proporzionalmente e sotto il profilo del fumus commissi delicti; interesse della ricorrente alla cancellazione dell'iscrizione del sequestro dal Registro delle Imprese e all'esercizio dei diritti societari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato la legittimità del sequestro preventivo in capo al Tribunale di Perugia: la motivazione del riesame era congrua nel ritenere che la cessione a Rocchi, avvenuta tre giorni prima del fallimento, fosse funzionale alla distrazione e che Rocchi fosse vicina a Vezzosi (rapporto fiduciario), dunque sussistesse il nesso di strumentalità fra la res e il reato e il periculum in mora. Si è inoltre affermato che la sentenza di revocatoria fallimentare non attribuisce al terzo (Rocchi) il titolo esclusivo per ottenere il dissequestro in sede penale: in caso di accoglimento della revocatoria fallimentare il soggetto legittimato a ottenere la restituzione materiale del bene è la curatela; fino alla definitività del giudicato civile il periculum persiste. Sono stati altresì respinti i rilievi sulla nomina del custode e sulla proporzionalità del sequestro; inoltre, la Cassazione ha ricordato i limiti dell'impugnazione in questa sede (ammissibilità solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo impeditivo ex art.321 c.p.p. è legittimo se finalizzato a impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato; il provvedimento è stato ritenuto adeguato a impedire la protrazione delle operazioni distrattive.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regola l'appello cautelare reale: la Cassazione ricorda i limiti di impugnazione e che alcune questioni, come la nomina/revoca del custode, non sono sindacabili tramite questo istituto.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali rilevanti per il procedimento cautelare; richiede motivazione e rispetto delle forme nella impugnazione.

  • Legge fallimentare

    art. 66 e art. 67 comma 2 e art. 31

    L'azione revocatoria fallimentare che dichiara l'inefficacia dell'atto riconduce il bene alla massa e attribuisce al curatore il potere di apprensione, custodia e amministrazione: in caso di revocatoria fallimentare il curatore è il legittimato esclusivo a chiedere la restituzione del bene sequestrato.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (codice civile della bancarotta)

    art. 216, art. 219, art. 222

    Norme che disciplinano la bancarotta fraudolenta per distrazione e le aggravanti; la Corte ricorda che il dolo richiesto è generico e che la mera possibilità di lesione degli interessi dei creditori è rilevante ai fini del reato e del periculum in mora.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nomina del custode e alla critica della ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura inedita o non proponibile e comunque non decisiva perché le questioni di nomina del custode sono in massima parte insindacabili con l'impugnazione cautelare.

  • art. 2909 cod. civ.

    Citato tra le norme rilevanti in materia di iscrizioni e relative azioni revocatorie; contestualmente valutato nel quadro della disciplina della revocatoria e degli effetti sui terzi.

  • art. 3, comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di efficacia delle sentenze civili nel processo penale: la Corte afferma che una sentenza civile irrevocabile su stato di famiglia/cittadinanza è riconosciuta nel penale, mentre decisioni civili ordinarie non necessariamente precludono valutazioni penali fino alla definitività.

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio della responsabilità patrimoniale generale: la revocatoria fallimentare mira a reintegrare il bene nella garanzia patrimoniale per i creditori.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità di motivi nuovi non proposti in sede di appello; la Corte sottolinea i limiti procedurali per l'impugnazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente (sulla rilevanza del fumus per soggetti non imputati); la Corte, però, ha spiegato che per la verifica del periculum può rilevare anche la vicinanza del terzo all'indagato.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo può colpire beni intestati a terzi non imputati quando sussistono elementiindicativi di 'fittizietà' della titolarità o rapporti fiduciari con l'indagato: rileva la gestione e la disponibilità effettiva del bene, non solo la titolarità formale.
  • La sussistenza del periculum in mora nei reati di bancarotta per distrazione può fondarsi su un disegno distrattivo (cessioni immediate prima del fallimento): il dolo è generico e la mera prevedibilità del pericolo per i creditori è sufficiente.
  • Una sentenza civile di revocatoria, anche se favorevole al terzo, non conferisce automaticamente al terzo il titolo esclusivo per ottenere il dissequestro in sede penale; in caso di revocatoria fallimentare il curatore è il soggetto titolato a chiedere la restituzione materiale del bene.
  • Il periculum in mora permane fino alla definitività degli atti civili che incidono sulla disponibilità del bene; pertanto, provvedimenti cautelari penali possono rimanere in piedi anche dopo decisioni civili non definitive.
  • Questioni relative alla nomina o revoca del custode o all'amministrazione dei beni sequestrati sono, in massima parte, insindacabili mediante appello cautelare ex art. 322-bis e non costituiscono titolo valido per retroagire sul sequestro nel merito.
  • In Cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro è limitato: ammessa censura solo per violazione di legge o vizi della motivazione così radicali da renderla incomprensibile o meramente apparente.
  • Per impugnare un provvedimento reale (sequestro) il terzo non imputato deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; interessi meramente formali (es. cancellazione dal registro imprese) non sono sufficienti.

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