Sentenza del 15/03/2018 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Contributo unificato - Versamento dovuto con riferimento ai valori dei singoli atti impugnati - Impugnazione della cartella di pagamento e del ruolo - Non sono assimilabili a due atti distinti - Versamento solo sull'importo dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Curatela ha impugnato l'invito al pagamento emesso per insufficiente versamento del contributo unificato relativo a un ricorso cumulativo. L'Amministrazione aveva ritenuto dovuto un contributo calcolato considerando separatamente il ruolo e la cartella di pagamento, applicandolo quindi due volte sulla medesima pretesa tributaria. La ricorrente ha sostenuto che ruolo e cartella non fossero due atti autonomi ai fini del contributo, poiché la cartella rende concreta e attuale la pretesa già iscritta a ruolo.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello e annullato l'invito di pagamento. Ha precisato che, nei ricorsi contro più atti distinti, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto e non sulla somma complessiva dei valori. Tuttavia, ruolo e cartella di pagamento riguardano la stessa pretesa tributaria: il ruolo, prima della notifica della cartella, è un atto interno dell'Amministrazione e la sua impugnazione diventa concretamente possibile solo con la notifica della cartella. Pertanto non è dovuto un doppio contributo unificato. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002
Nei processi tributari il valore della lite si determina ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992.
La disposizione individua i criteri per determinare il valore della controversia e, quindi, l'importo del contributo unificato.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis
Per valore della lite s'intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogato con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il valore della lite si calcola sulla pretesa tributaria risultante dall'atto impugnato, escludendo interessi e, salvo controversie esclusivamente sanzionatorie, le sanzioni.
Art. 1, comma 598, Legge 147/2013
Il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato anche in appello.
Quando il ricorso riguarda più atti effettivamente distinti, il contributo unificato va calcolato separatamente per ciascun atto, senza sommare i relativi valori.
Circolare MEF n. 1/DF del 21 settembre 2011 e Direttiva MEF n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
In caso di un unico ricorso contro più atti, il calcolo del contributo unificato deve essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Il ricorso cumulativo contro più atti comporta, in linea generale, una determinazione del contributo per ciascun atto impugnato, ma tale regola non consente di considerare distintamente ruolo e cartella quando rappresentano la stessa pretesa.
Sentenza Corte costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla determinazione del contributo unificato per ciascun atto impugnato.
Massime di principio
- Nei ricorsi cumulativi contro atti tributari realmente distinti, il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto, sulla base del relativo valore della lite.
- Ruolo e cartella di pagamento non devono essere trattati come due atti autonomi ai fini del contributo unificato quando riguardano la stessa pretesa tributaria: la cartella rende esterna e impugnabile una pretesa già iscritta a ruolo.
- Non è legittimo richiedere due contributi unificati sulla stessa pretesa solo perché il contribuente impugna contestualmente il ruolo e la cartella.
- Per verificare l'importo dovuto occorre distinguere tra pluralità di atti sostanzialmente diversi e duplicazione formale di atti riferiti alla medesima obbligazione tributaria.
- La determinazione del contributo unificato deve basarsi sul valore del tributo contestato, normalmente al netto degli interessi e secondo le regole applicabili alle sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mar 2018Sentenza del 15/03/2018 n. 64 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2018Sentenza del 15/03/2018 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 mar 2018Sentenza del 15/03/2018 n. 184 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 15 mar 2018Sentenza del 15/03/2018 n. 257 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 mar 2018Sentenza del 15/03/2018 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 15 mar 2018Sentenza del 15/03/2018 n. 381 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →