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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 13086 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso. Ha dichiarato estinto il giudizio poiché la contribuente aveva presentato un'istanza di definizione della lite, ritenuta regolare, e aveva effettuato il pagamento integrale necessario al perfezionamento della definizione. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria deducendo la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 e all'art. 102 c.p.c. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale perché il contraddittorio non era stato integrato nei confronti della società PE s.a.s. di B.G. e C., coinvolta nell'accertamento dal quale derivava la rettifica del reddito di partecipazione della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    Prevede il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento; l'Agenzia lo ha invocato per denunciare l'omessa integrazione del contraddittorio.

  • Art. 59, Decreto legislativo n. 546/1992

    Disciplina i casi in cui il giudice tributario deve rimettere la causa al giudice di primo grado, tra cui le ipotesi di mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

  • Art. 102, codice di procedura civile

    Riguarda il litisconsorzio necessario e impone la partecipazione al processo di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione deve essere pronunciata.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene validamente definita mediante una procedura prevista dalla legge e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto senza esame delle questioni processuali o sostanziali ancora controverse.
  • La definizione agevolata della lite produce effetti processuali solo se l'istanza è regolare e il pagamento richiesto è integrale e tempestivo secondo la disciplina applicabile.
  • L'estinzione del giudizio per definizione della lite non equivale a una pronuncia di merito sulla fondatezza del ricorso o sull'eventuale vizio di contraddittorio.
  • In caso di estinzione per definizione della controversia, le spese possono essere compensate, con ciascuna parte che sopporta i propri costi, salvo diversa previsione normativa o decisione giudiziale.

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