Cassazione Penale, Sentenza n. 40616/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 253, 355, 309 cod. proc. pen.) della conferma del sequestro probatorio di un telefono cellulare. Il difensore censurava il difetto assoluto di motivazione del decreto di convalida del pubblico ministero, che si era limitato a richiamare le norme senza indicare le esigenze probatorie e il nesso tra il bene sequestrato e il fatto contestato; il Tribunale per il riesame, invece di annullare il decreto viziato, aveva integrato di propria iniziativa la motivazione ritenendo sussistenti le finalità probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Ha affermato che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica, anche se concisa, sulle finalità probatorie e sul nesso con il reato; il Tribunale non poteva colmare d'ufficio la carenza motivazionale del pubblico ministero. Conseguentemente la Corte ha disposto il dissequestro e la restituzione immediata del cellulare all'avente diritto, facendo salve eventuali future determinazioni del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato; la motivazione, anche se concisa, deve indicare le finalità probatorie per le quali il bene è acquisito e il nesso con il fatto contestato
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti richiamata nel decreto di convalida; la sua mera indicazione non sostituisce la necessità di motivare il sequestro probatorio
art. 125, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il principio generale della motivazione degli atti giurisdizionali e giustifica l'obbligo motivazionale anche per i provvedimenti di sequestro
art. 42 Cost. e art. 1 Protocollo aggiuntivo CEDU
Principi costituzionali e convenzionali che richiedono adeguata motivazione per le misure che incidono sulla proprietà/diritti, al fine di garantire il controllo di legalità e la proporzionalità della misura
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve esplicitare, anche sinteticamente, le esigenze probatorie e il nesso tra il bene e il reato contestato; il mero richiamo alla norma penale è insufficiente
- Il pubblico ministero, quale titolare delle indagini e dell'azione penale, ha la responsabilità esclusiva di motivare le ragioni del sequestro; il giudice del riesame non può supplire integrando d'ufficio una motivazione mancante
- Se il decreto di convalida è affetto da difetto assoluto di motivazione, il provvedimento di riesame deve annullarlo e non integrarlo; l'eventuale restituzione dei beni può essere disposta fino a nuove e legittime determinazioni del pubblico ministero
- Le misure che incidono sulla disponibilità di beni soggetti a sequestro devono rispettare il principio di proporzionalità (rapporto tra mezzo e fine probatorio) e consentire un controllo giurisdizionale effettivo
- In situazioni analoghe, il difensore deve contestare specificamente la carenza motivazionale del decreto di sequestro e chiedere l'annullamento; la Corte di legittimità tende ad annullare senza rinvio quando la carenza motivazionale è totale e non può essere sanata dal giudice del riesame
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