Sentenza n. 697/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della diffida al versamento di oneri concessori a firma della Dirigente dell'Area delle Politiche Territoriali - Unità Operativa n.10 – Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive del Comune di Gallipoli, prot.n.53364 del 28.10.2020, in pari data notificata, con la quale è stato richiesto alla società ricorrente il pagamento di oneri concessori relativi alle SCIA n.281/2015 e n.280/2017 per € 33.695,02; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; e per l‘accertamento - del diritto della società ricorrente a non versare le somme richieste dal Comune di Gallipoli con il provvedimento oggetto di impugnativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida al pagamento di oneri concessori per complessivi € 33.695,02, riferiti a due SCIA edilizie, con maggiorazione sanzionatoria del 40% per ritardato versamento
Esito
Favorevole al ricorrente (società turistico-ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la diffida comunale deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990. Ha sostenuto che il Comune, non esercitando entro trenta giorni i poteri inibitori o conformativi previsti per la SCIA, avrebbe condiviso anche la valutazione di gratuità degli interventi e non avrebbe potuto successivamente richiedere gli oneri senza procedere ad autotutela. La ricorrente ha inoltre richiamato l’archiviazione di un precedente procedimento di riesame relativo alla SCIA del 2015 e ha dedotto che l’omessa tempestiva richiesta degli oneri le avrebbe impedito di rinunciare all’intervento o di adeguarlo. Nel merito, ha contestato la debenza degli oneri relativi alla SCIA n. 281/2015, sostenendo che il passaggio da autorimessa a zona servizi comuni non avrebbe comportato opere soggette a permesso di costruire né aumento del carico urbanistico. Ha poi affermato che la SCIA del 2017 avrebbe riguardato soltanto la distribuzione interna di una preesistente zona servizi comuni, senza mutamento di destinazione d’uso. Infine, ha contestato la sanzione del 40%, rilevando che gli oneri non erano mai stati precedentemente richiesti dal Comune.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alla SCIA n. 281/2015, il TAR ha ritenuto dovuti gli oneri concessori, poiché il passaggio dell’area interrata da autorimessa a zona servizi comuni al servizio delle unità turistico-ricettive costituisce una modifica urbanisticamente rilevante, idonea ad aggravare il carico urbanistico mediante la diretta fruibilità delle superfici da parte degli ospiti. Il giudice ha escluso che la successiva richiesta degli oneri richiedesse l’esercizio dell’autotutela: l’Amministrazione non ha ritirato o rivalutato il titolo edilizio, ma ha preteso somme già dovute ab origine. La precedente archiviazione del riesame è stata ritenuta riferita alla sola conformità edilizio-urbanistica della segnalazione e non alla debenza degli oneri. Quanto alla SCIA del 2017, il TAR ha annullato la pretesa, rilevando che dagli atti e dalle difese comunali non emergevano le ragioni della debenza, poiché l’area risultava destinata a servizi comuni sia prima sia dopo l’intervento e non risultava quindi un mutamento di destinazione. È stata inoltre annullata la parte della diffida relativa alla sanzione per ritardato pagamento, perché il Comune non ha dimostrato che gli oneri fossero stati richiesti anteriormente e non versati dalla debitrice: mancava dunque il presupposto della sanzione. Il provvedimento è stato annullato in parte qua. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Il mancato esercizio dei poteri inibitori o conformativi nei termini previsti per la SCIA non impedisce, secondo il TAR, di esigere successivamente oneri già dovuti ab origine, quando la pretesa non comporti il ritiro o la rivalutazione della legittimità del titolo.
art. 21-nonies l. 241/1990
La richiesta successiva di oneri concessori non costituisce esercizio di autotutela quando l’Amministrazione non annulla o ritira il titolo edilizio, ma si limita a esigere somme ritenute già dovute.
Massime di principio
- La richiesta successiva di oneri concessori già dovuti ab origine non costituisce annullamento o ritiro della SCIA e non richiede, per ciò solo, l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria.
- Il mutamento della destinazione di un piano interrato da autorimessa a zona servizi comuni al servizio di una struttura turistico-ricettiva può integrare una variazione urbanisticamente rilevante e giustificare gli oneri concessori quando determina un aggravio del carico urbanistico derivante dalla diretta fruibilità delle superfici da parte degli utenti della struttura.
- Quando l’area interessata dalla SCIA conserva, prima e dopo l’intervento, la medesima destinazione a servizi comuni e l’Amministrazione non espone le ragioni della debenza, la pretesa di oneri concessori non può essere mantenuta.
- L’irrogazione di una sanzione per ritardato pagamento di oneri concessori presuppone la prova che gli oneri siano stati previamente richiesti e che il debitore non li abbia versati; in mancanza di tale prova, difetta il presupposto della sanzione.
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