Cassazione Penale, Ordinanza n. 39656/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 dicembre 2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, nonché il fatto che egli aveva già fruito in passato della sospensione condizionale, escludendo così una ragionevole prognosi favorevole di non recidivanza. Quanto alla pena, la corte territoriale aveva ritenuto congrua una sanzione inferiore alla media edittale, richiamando la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti della stessa natura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze non consentite perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito su pena e sospensione condizionale, questioni già motivate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso di persone nel reato per la conferma della responsabilità penale dell'imputato
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice posta a fondamento del reato oggetto di conferma in appello
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949
richiamata a sostegno del principio per cui è sufficiente una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio quando il giudice dia conto dei criteri utilizzati
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito su pena e benefici, quando la decisione impugnata abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente fondata sulla presenza di precedenti penali, anche specifici, e sull'avvenuto godimento di analoghi benefici in passato, ove tali elementi rendano non formulabile una prognosi favorevole di non recidivanza.
- Il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale sul trattamento sanzionatorio quando evidenzi la congruità della pena rispetto alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti, anche richiamando la motivazione del primo giudice.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ponderazione degli elementi processuali già scrutinati dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
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