Sentenza del 20/11/2017 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Recupero - Legittimità accertamento - Presunzioni gravi , precise, concordanti - Recupero per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA ritenuta riferita a operazioni oggettivamente inesistenti, per euro 63.928,00 nel 2011 ed euro 37.317,00 nel 2012, oltre sanzioni. L’Amministrazione ha contestato fatture emesse da XXXXX S.r.l. per la realizzazione e gestione di un portale internet destinato alla promozione di prodotti vinicoli, ritenendo il costo sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato, il fornitore una società priva di effettiva struttura operativa e riconducibile a una cartiera, nonché evidenziando la ridotta dimensione economica delle società committenti e anomali finanziamenti soci collegati ai pagamenti. Le ricorrenti hanno eccepito, tra l’altro, la violazione delle garanzie procedimentali, l’esistenza di un precedente giudicato e l’effettiva realizzazione del portale con pagamenti tracciabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi presuntivi dell’Ufficio. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione e accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che gli indizi, valutati singolarmente e nel loro complesso, costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti dell’inesistenza oggettiva delle operazioni: la sostanziale assenza di struttura del fornitore, il trasferimento dei dipendenti e la provenienza delle risorse finanziarie, il prezzo del portale superiore di oltre dieci volte ai valori di mercato, la modesta dimensione delle aziende committenti e i finanziamenti soci anomali. Sono state respinte le eccezioni procedurali, ritenendo non applicabile il termine dilatorio dell’art. 7 della legge n. 212/2000 agli accertamenti a tavolino e non configurabile una violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi confermati e le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le garanzie previste si riferiscono esclusivamente agli accessi, ispezioni e verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
La Commissione ha ritenuto che le garanzie relative al processo verbale e al termine dilatorio di sessanta giorni non si applichino agli accertamenti svolti a tavolino, senza accessi o verifiche presso i locali del contribuente.
Regolamento CE n. 491/2009
Organizzazione comune del mercato vitivinicolo
La normativa costituiva il quadro di riferimento per i sostegni economici regionali ottenuti dall’ATI per la promozione dei prodotti vinicoli nei mercati esteri, ma il finanziamento pubblico non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’effettività e la congruità dei costi fatturati.
Cassazione n. 1110/2013
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l’inesistenza delle operazioni può essere dimostrata mediante un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cassazione n. 27840/2013
Richiamata per confermare la rilevanza probatoria degli elementi presuntivi convergenti nella contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
Cassazione n. 2925/2015
Richiamata per il principio secondo cui una pluralità di indizi, valutati complessivamente, può fondare il recupero dell’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Per contestare la detrazione IVA non è necessario dimostrare l’inesistenza dell’operazione con una prova diretta: è sufficiente un insieme coerente di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La sproporzione molto elevata tra il prezzo fatturato e i valori di mercato costituisce un importante indice di inesistenza o di inattendibilità dell’operazione, soprattutto se il contribuente non fornisce una giustificazione tecnica ed economica documentata.
- La mancanza di una struttura organizzativa adeguata del fornitore, l’assenza di beni e sedi operative, il mancato assolvimento degli obblighi tributari e il successivo fallimento possono concorrere a qualificare il fornitore come cartiera.
- La mera esistenza materiale del bene o del servizio e la tracciabilità dei pagamenti non dimostrano necessariamente la genuinità dell’operazione né la congruità del costo: occorre provare anche la reale prestazione, la sua utilità economica e la coerenza del prezzo.
- Finanziamenti soci, movimentazioni finanziarie anomale e versamenti effettuati in prossimità dei pagamenti possono rafforzare la presunzione di retrocessione delle somme, specialmente se il contribuente non offre spiegazioni alternative documentate.
- L’ammissione di un progetto a finanziamento pubblico non vincola l’Amministrazione finanziaria e non impedisce il successivo accertamento fiscale sull’effettività delle operazioni e sulla congruità delle spese.
- Le garanzie del termine dilatorio previste dallo Statuto del contribuente, secondo l’interpretazione adottata nella sentenza, operano per accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, non per gli accertamenti svolti esclusivamente su documenti e banche dati.
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