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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Art. 8 comma 7 legge n.388/2000. Società avente sede effettiva in regione non svantaggiata. Magazzino in regione svantaggiata. Investimento non collegato all'attività d'impresa. Avviso recupero credito d'imposta . Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sosteneva di avere diritto al credito d'imposta previsto dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388/2000 per un investimento effettuato mediante un magazzino situato in una regione svantaggiata. Tuttavia, non sono state fornite prove sufficienti né dell'effettiva ubicazione della sede operativa o effettiva della società in una regione agevolata, né del collegamento del nuovo investimento con l'attività d'impresa esercitata. La mera presenza di un magazzino in una regione svantaggiata non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione.

La decisione

L'avviso di recupero del credito d'imposta è stato ritenuto legittimo, poiché mancavano prove idonee a dimostrare i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa agevolativa. In particolare, non risultava provato che la sede effettiva della società fosse ubicata in una regione svantaggiata e che l'investimento fosse effettivamente destinato e collegato all'attività d'impresa. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi prevalsa.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 7, legge n. 388/2000

    La disposizione riconosceva un credito d'imposta per determinati investimenti realizzati in aree territoriali svantaggiate, subordinandolo alla concreta sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il contribuente deve dimostrare sia la localizzazione agevolata dell'attività o della struttura interessata sia l'effettiva connessione dell'investimento con l'attività d'impresa.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un credito d'imposta territoriale non è sufficiente collocare un singolo bene o un magazzino in un'area agevolata: occorre dimostrare, con documentazione concreta, la reale operatività dell'impresa o della struttura produttiva nel territorio previsto dalla norma.
  • Il contribuente che invoca un'agevolazione fiscale deve provare tutti i presupposti richiesti dalla legge, inclusi la localizzazione dell'investimento e il suo effettivo collegamento funzionale con l'attività d'impresa.
  • Un investimento meramente formale, non utilizzato nell'attività economica o privo di un nesso documentato con essa, può essere escluso dall'agevolazione anche se materialmente situato in una regione svantaggiata.
  • In caso di contestazione, sono rilevanti elementi quali sede effettiva, organizzazione aziendale, personale, utilizzo concreto dei beni, fatture, registri contabili e documentazione che dimostri l'impiego dell'investimento nell'attività d'impresa.
  • La mancanza di prova sui requisiti essenziali dell'agevolazione legittima il recupero del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria.

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