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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34728/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro il diniego di autotutela relativo a un avviso di accertamento per IRES e IRAP, con irrogazione di sanzioni, riferito all'anno d'imposta 2004. Con il primo motivo deduceva violazione della disciplina dell'autotutela tributaria, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto preclusiva la pendenza di un giudizio sul provvedimento da riesaminare. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del diniego. Con il terzo motivo denunciava nullità della sentenza per vizio di motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. Con il quarto motivo denunciava ancora violazione della disciplina dell'autotutela e di vari principi costituzionali e tributari, sostenendo che il diniego fosse illegittimo anche perché avrebbe disatteso l'irretroattività dello ius superveniens sfavorevole e alcune esimenti sanzionatorie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque deciso sulle censure relative al diniego di autotutela, e che la motivazione della sentenza di merito non era mancante né meramente apparente. Ha poi ritenuto infondati anche il primo e il quarto motivo, riaffermando che, quando si impugna il diniego di autotutela su atti impositivi ormai definitivi, il contribuente non può limitarsi a riproporre vizi dell'atto originario, ma deve dedurre un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto e può censurare solo l'illegittimità del rifiuto, non la fondatezza della pretesa tributaria. La Corte ha inoltre rilevato che, al momento del giudizio di appello, era pendente il ricorso per cassazione contro l'avviso di accertamento, poi definito con rigetto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per la censura di violazione di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia si configura solo quando manchi del tutto una decisione su un capo di domanda o eccezione; non basta l'assenza di specifica argomentazione se la decisione complessiva implica il rigetto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di anomalia motivazionale che raggiunga il minimo costituzionale.

  • art. 2-quater D.L. n. 564/1994

    norma richiamata quale base dell'autotutela tributaria; la Corte ribadisce che il contribuente non può usarla per rimettere in discussione il merito di atti divenuti definitivi.

  • art. 2 D.M. n. 37/1997

    norma regolamentare sull'autotutela; il diniego è censurabile solo per illegittimità del rifiuto, non per il merito della pretesa fiscale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il limite del sindacato sul diniego di autotutela.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza di merito.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del quarto motivo, senza esito favorevole.

  • art. 42 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del quarto motivo, senza esito favorevole.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del quarto motivo, senza esito favorevole.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del quarto motivo, senza esito favorevole.

  • art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato quale norma sull'irretroattività della disciplina sanzionatoria più sfavorevole, ma non ha consentito di superare i limiti dell'autotutela.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato come esimente sanzionatoria, ma il relativo profilo non è stato accolto.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente come esimente/garanzia del contribuente, senza rilievo decisivo nel giudizio.

  • art. 8 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle esimenti e garanzie invocate, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il diniego di autotutela tributaria, il contribuente non può limitarsi a riproporre i vizi dell'atto impositivo ormai definitivo, ma deve dedurre un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
  • L'impugnazione del diniego di autotutela consente di censurare solo l'illegittimità del rifiuto, non anche di rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria originaria.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi completamente una decisione su un capo di domanda o eccezione; non ricorre se la motivazione della decisione è incompatibile con l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata.
  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già per un mero difetto di sufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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