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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05322/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con quattro sentenze, chiedendo il vincolo del medesimo disegno criminoso. Dai passaggi della decisione emerge che la domanda riguardava reati contro il patrimonio commessi in un arco temporale ampio, tra luglio 2012 e agosto 2019, e in contesti geografici differenti. Nel ricorso si deduceva, in sostanza, un asserito difetto di motivazione e si sollecitava una nuova valutazione in fatto, sostenendo la sussistenza di una comune spinta criminosa. La Corte rileva però che non erano stati allegati elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una preventiva programmazione unitaria dei reati, almeno nelle loro linee essenziali, e che le censure erano in realtà dirette al merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché contrari alla giurisprudenza consolidata sulla nozione di medesimo disegno criminoso e perché la ricorrente non aveva indicato elementi concreti a supporto della richiesta di riconoscimento della continuazione. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il medesimo disegno criminoso richiede una preventiva ideazione unitaria dei reati; la semplice omogeneità dei titoli di reato o del movente non basta a integrare la continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione non è sufficiente la mera identità o analogia dei reati commessi: occorre la prova di un originario programma criminoso unitario, formato prima della consumazione del primo reato rilevante.
  • Il movente comune o la finalità di profitto, da soli, non equivalgono al medesimo disegno criminoso, poiché possono esprimere soltanto abitualità o ripetizione di condotte illecite.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti da cui desumere la preesistenza del progetto unitario; in mancanza, la domanda è infondata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti quando le censure si traducono nella richiesta di rivalutare il compendio fattuale già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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