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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9204 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente attribuito al condono richiesto dalla società un effetto estintivo anche su un distinto procedimento riguardante il socio R.S.S., relativo all'accertamento Irpef di un maggior reddito di partecipazione. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata riguardava esclusivamente l'accertamento Ilor emesso nei confronti della società per l'anno 1983, non il diverso procedimento relativo al socio.

La decisione

Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato rigettato. La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra epigrafe e motivazione o dispositivo, per individuare la decisione impugnata occorre fare riferimento a motivazione e dispositivo, mentre le indicazioni errate nell'intestazione costituiscono un mero errore materiale. Inoltre, il ricorso era comunque inammissibile o infondato perché rivolto formalmente contro una persona fisica e non contro la società effettivamente interessata dalla sentenza. Il condono richiesto e rispettato dalla società produceva quindi correttamente l'effetto estintivo del giudizio societario. Non sono state liquidate spese, poiché il resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 33

    La norma è stata richiamata in relazione agli effetti del condono fiscale. La Corte ha ritenuto corretto riconoscere l'effetto estintivo del condono nei confronti della società che lo aveva richiesto e rispettato, senza però affrontare la diversa questione relativa all'autonomo procedimento del socio.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge; la censura è stata respinta perché fondata su una ricostruzione errata dell'oggetto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per identificare l'oggetto effettivo di una sentenza prevalgono motivazione e dispositivo rispetto all'epigrafe; eventuali dati errati nell'intestazione possono costituire un mero errore materiale.
  • Il condono fiscale produce effetti nel procedimento e nei confronti del soggetto che lo ha validamente richiesto e adempiuto; non si estende automaticamente a un distinto procedimento relativo a un socio o a un altro contribuente, salvo specifica previsione normativa.
  • Nel giudizio di impugnazione è essenziale individuare correttamente la parte processuale: citare una persona fisica invece della società da essa rappresentata può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Una censura in cassazione deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata; se si fonda su un presupposto fattuale errato circa l'oggetto della decisione, il ricorso può essere rigettato.
  • Nei procedimenti tributari riguardanti società di persone e soci occorre distinguere il giudizio relativo all'accertamento societario da quello relativo al reddito imputato al socio, anche quando il secondo derivi dal primo.

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