Sentenza n. 4302/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1036/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1036/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1036/2024, con cui il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 giugno 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 13 febbraio 2026, e tuttavia l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, verificando la formazione del giudicato mediante la certificazione di mancata impugnazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato quale commissario ad acta. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; che il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; che la parcella deve essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo; e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il giudice ne ha verificato l'inutile decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo posto in esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare la definitività del titolo giudiziale, comprovata dalla certificazione di mancata impugnazione, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, per ordinare all'Amministrazione l'adempimento integrale del giudicato.
- Quando l'Amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione del giudicato e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico, secondo le modalità tecniche previste per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →