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Sentenza

Sentenza n. 1208/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 267 del 30.01.2025 emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro;

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 267 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento di somme

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 267/2025, notificata al Ministero, deducendo che l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Il Ministero si è costituito e ha documentato che il pagamento e l'ottemperanza al titolo erano già avvenuti il 17 dicembre 2025. Dopo tale produzione, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse: l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza il 17 dicembre 2025, prima sia della notifica sia del deposito del ricorso, avvenuti il 4 febbraio 2026. Ha inoltre rilevato che il ricorso era comunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dal ricorrente. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate, anche in ragione dei profili di inammissibilità rilevati d'ufficio, previa interlocuzione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    con ricorso, notificato e depositato in data 04.02.2026, parte ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 267 del 2025 in oggetto;

    La disposizione individua il rimedio di ottemperanza chiesto dal ricorrente; la decisione, tuttavia, esclude che vi fosse un interesse attuale a promuoverlo, poiché il titolo era già stato eseguito prima della proposizione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    Tutto quanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. avendo l’Amministrazione resistente, per quanto documentato e non contestato in atti, provveduto a dare esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza trattasi in data 17.12.2025 ovvero in data antecedente sia alla notifica (04.02.2026) che al deposito (04.02.2026) dell’odierno ricorso.

    Il ricorso è inammissibile quando, al momento della sua proposizione, manca originariamente un interesse concreto e attuale perché l'Amministrazione ha già eseguito il titolo. La sopravvenuta perdita di interesse comporta inoltre l'improcedibilità, come rilevato nel caso concreto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    alla camera di consiglio del 23.09.2026, la causa è stata introitata in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a., di una possibile inammissibilità del ricorso risultando, per quanto in atti, la sentenza della cui esecuzione trattasi già eseguita in data precedente alla proposizione dello stesso;

    Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice ha avvisato le parti della possibile inammissibilità, consentendo loro di interloquire.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando il titolo giudiziale risulta già integralmente eseguito prima della proposizione del ricorso.
  • Se l'interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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