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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24621/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito IRPEF 2007 di una socia al 60% di una s.r.l., assumendo che, a seguito di un precedente accertamento emesso nei confronti della società, fossero stati recuperati a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA e che ciò implicasse una distribuzione di utili extracontabili ai soci. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; l'Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l'appello. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esposto il percorso logico-giuridico della decisione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo che l'avviso era fondato su presunzioni legittime proprie dell'accertamento nei confronti di società a ristretta base sociale. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, valorizzando il giudicato esterno formatosi nel parallelo giudizio tra l'Agenzia e la società: tale giudicato, avente ad oggetto l'accertamento negativo dei maggiori ricavi extracontabili della società, elimina il presupposto logico e giuridico dell'accertamento emesso nei confronti della socia, rendendo illegittimo l'atto a lei notificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, poiché l'avviso emesso nei confronti della socia dipendeva dall'accertamento societario e questo era stato definitivamente ridimensionato da un giudicato esterno sopravvenuto, formatosi nel giudizio sulla società. Di conseguenza, il venire meno del presupposto dell'accertamento societario ha travolto, per riflesso, anche l'avviso emesso verso la socia. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per giusti motivi, in ragione della sopravvenienza del giudicato esterno dopo la decisione impugnata. È stato inoltre dato atto della soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte, tuttavia, non accoglie la censura perché risolve la lite sulla base del giudicato esterno sopravvenuto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza impugnata; motivo ritenuto infondato.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato dall'Ufficio quale base dell'accertamento; la Corte non nega in astratto il principio, ma rileva che il presupposto fattuale dell'accertamento nei confronti del socio è venuto meno per effetto del giudicato sulla società.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la correttezza della prova presuntiva; la censura è disattesa perché assorbita dal venir meno del presupposto dell'accertamento principale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametrato alla dedotta violazione di legge; il motivo è giudicato infondato.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la procedura camerale di trattazione.

  • art. 65, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamato in tema di funzione nomofilattica della Corte e conoscenza dei propri precedenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo al socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento emesso nei confronti della società costituisce presupposto logico e giuridico dell'accertamento per trasparenza o per attribuzione di utili extracontabili al socio.
  • Se il giudicato formatosi nel giudizio sulla società accerta l'insussistenza, totale o parziale, dei maggiori ricavi o utili extracontabili, tale giudicato esplica efficacia riflessa anche nel giudizio promosso o pendente contro il socio, quando il diritto o l'obbligazione del socio dipendano dalla medesima situazione giuridica definita nel giudizio principale.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio in cassazione anche se formatosi dopo la sentenza impugnata e persino quando derivi da una precedente decisione della stessa Corte, al fine di prevenire contrasti di giudicati e assicurare coerenza nomofilattica.
  • Quando viene meno, per effetto del giudicato, il presupposto dell'accertamento societario che sorregge la presunzione di distribuzione di utili ai soci, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del singolo socio diviene illegittimo.
  • In presenza di un giudicato esterno sopravvenuto che definisce il nucleo fattuale del rapporto, la censura di motivazione apparente o di violazione delle regole sulla prova può risultare recessiva o comunque infondata rispetto all'effetto preclusivo del giudicato stesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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