Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo ex art. 18 legge fall. proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione, reclamo rigettato dalla Corte d'appello. In Cassazione la società poi fallita ha proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 6 legge fall. e un vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione della società creditrice istante, nonostante il credito da questa vantato fosse contestato in un separato giudizio di accertamento negativo del credito. Con il secondo profilo del primo motivo ha invocato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare lo stato di insolvenza gravasse sul creditore istante e che non potessero bastare fatture e brogliacci contabili, specie a fronte di specifiche contestazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. e il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato che il credito era sub iudice e avesse mal valutato le prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e gli altri motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che, ai fini dell'istanza di fallimento, non serve un definitivo accertamento del credito, ma basta un accertamento incidentale sulla legittimazione dell'istante; ha inoltre valorizzato la ricostruzione del giudice di merito, che aveva desunto l'esistenza del credito dal bilancio della società e da sue ammissioni, ritenendo non provata l'estinzione del debito per pagamento o compensazione. Ha quindi rigettato il ricorso, senza liquidare le spese perché la procedura intimata non si era difesa, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società dichiarata fallita. Ha affermato che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, il richiamo dell'art. 6 legge fall. al "creditore" non richiede un accertamento definitivo del credito né un titolo esecutivo, essendo sufficiente una delibazione incidentale del giudice fallimentare sulla sussistenza della legittimazione del soggetto istante. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato l'esistenza del credito della società istante sulla base del bilancio della debitrice e delle sue stesse ammissioni, nonché l'assenza di prova idonea dei fatti estintivi allegati, sicché non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova. La censura ex art. 116 c.p.c. è stata ritenuta non pertinente, perché la violazione di tale norma sussiste solo in ipotesi di utilizzazione di prove non dedotte o di travisamento del regime delle prove legali, non per la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per mancata difesa della procedura intimata; è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 legge fall.

    L'istanza di fallimento può provenire da chi vanta un credito verso l'imprenditore, senza necessità di un definitivo accertamento giudiziale del credito o di un titolo esecutivo; è sufficiente una delibazione incidentale del giudice fallimentare sulla legittimazione dell'istante.

  • art. 18 legge fall.

    È la norma processuale richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del credito e i fatti modificativi o estintivi segue le regole ordinarie; non vi è inversione dell'onere probatorio se il giudice accerta prima gli elementi costitutivi del credito e poi l'assenza di prova dei fatti estintivi allegati dal debitore.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, o attribuisce piena prova a elementi che sono invece soggetti a prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione mancante, apparente, perplessa o radicalmente incomprensibile, non potendosi trasformare in una nuova valutazione del merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per la definizione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere la dichiarazione di fallimento non è necessario un accertamento definitivo del credito: basta una verifica incidentale del giudice fallimentare sulla non implausibilità della pretesa creditoria.
  • La contestazione del credito in un separato giudizio di accertamento negativo non impedisce, di per sé, che quel soggetto sia considerato creditore istante ai fini dell'art. 6 legge fall., né esclude la possibilità di una valutazione incidentale del credito nel procedimento prefallimentare.
  • Nel giudizio volto alla dichiarazione di fallimento, il giudice può fondare l'accertamento del credito su elementi documentali e sulle ammissioni della debitrice; spetta poi a quest'ultima provare in modo specifico e idoneo i fatti estintivi o modificativi, come pagamento o compensazione.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'uso di prove non dedotte, l'acquisizione fuori dai limiti legali, o la trattazione delle prove legali come liberamente valutabili; non può essere utilizzata per rimettere in discussione la mera ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo sulla presenza di un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o di una motivazione giuridicamente inesistente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioProveImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.