Cassazione Civile, Ordinanza n. 25943/2021 del 24/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (figlia)
La controversia
La controversia nasce dal versamento, da parte di un genitore alla figlia, di una somma rilevante di denaro. Il genitore ha agito per ottenere la restituzione sostenendo che la dazione fosse avvenuta a titolo di mutuo. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stato confermato il rigetto, ritenendosi non provato il titolo del trasferimento e quindi non dimostrato l'obbligo restitutorio. La corte territoriale ha ritenuto insufficienti le contabili bancarie prodotte, perché prive dell'indicazione della causale, e non decisiva la testimonianza assunta. In via subordinata, il ricorrente aveva chiesto la ripetizione di indebito e, ulteriormente, l'azione di arricchimento senza causa. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe sostanzialmente riconosciuto il mutuo, limitandosi a contestare solo le modalità e i tempi di restituzione; 2) violazione degli artt. 1817 e 1186 c.c., assumendo che, a fronte del riconoscimento dell'obbligo restitutorio, non fosse necessaria la fissazione giudiziale del termine; 3) violazione degli artt. 2033, 2041 e 2042 c.c., lamentando che la corte avrebbe dovuto comunque esaminare la ripetizione dell'indebito e l'arricchimento senza causa, poiché la figlia non avrebbe provato alcuna giusta causa di trattenere le somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la doglianza ex art. 116 c.p.c. non può risolversi nella critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, riservata a quest'ultimo salvo il vizio di omesso esame di fatti decisivi, qui non dedotto in modo corretto. Ha ribadito che chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo del versamento, non potendo il mutuo desumersi dalla sola consegna né potendo la contestazione del convenuto invertire l'onere della prova. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la ripetizione di indebito richiede la prova dell'assenza di giusta causa dell'attribuzione e, nel caso concreto, la corte di merito aveva escluso tale assenza; inoltre l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile in via subordinata quando la domanda principale, fondata su un titolo contrattuale, è stata proposta senza prova sufficiente, ma solo se essa è rigettata per difetto originario del titolo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
indicato come base del ricorso introduttivo in primo grado nel rito sommario di cognizione.
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o applichi a una prova soggetta a regola legale il criterio del prudente apprezzamento; non basta censurare la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360 c.p.c.
richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione: la critica alla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge, ma può al più coinvolgere l'omesso esame di fatti decisivi ex n. 5.
art. 2697 c.c.
l'attore che domanda la restituzione di somme date a mutuo deve provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, compreso il titolo che giustifica l'obbligo di restituzione.
art. 1817 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al termine di restituzione del mutuo quando il termine non sia stato pattuito.
art. 1186 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di scadenza dell'obbligazione e pretesa di restituzione della somma.
art. 2033 c.c.
la ripetizione di indebito richiede la prova dell'avvenuto pagamento e dell'assenza di causa che lo giustifichi.
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa è proponibile solo se manca in origine il titolo dell'azione tipica; non quando la domanda principale sia semplicemente rimasta non provata.
art. 2042 c.c.
l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e non può essere esperita se l'azione tipica è proponibile ma infondata per difetto di prova.
art. 360 bis c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di restituzione di somme asseritamente date a mutuo, l'attore deve provare integralmente il fatto costitutivo della domanda: non basta dimostrare la consegna del denaro, ma occorre provare anche il titolo del trasferimento da cui discende l'obbligo restitutorio.
- La mera contestazione del convenuto, anche se accompagna una diversa qualificazione della dazione, non comporta inversione dell'onere della prova a carico del destinatario della somma.
- La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione il giudizio di merito sulla maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre; tale doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto.
- La ripetizione di indebito richiede che chi agisce provi non solo il pagamento, ma anche l'assenza di una causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.
- L'azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria e non può essere proposta in via subordinata quando la domanda principale, pur fondata su un titolo astrattamente esistente, è stata rigettata solo per difetto di prova; essa è esperibile solo se difetta in radice il titolo dell'azione tipica.
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