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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8004/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.6719/2015, basata sull'allegata novità di prove (fotografie, consulenza tecnica, documentazione medica, testimonianza della madre e altre dichiarazioni) volte a dimostrare l'incompatibilità temporale della versione della persona offesa con la presunta presenza dell'imputato al luogo/ora dell'episodio. Il ricorrente lamenta: errata valutazione della novità e rilevanza delle prove, mancata considerazione della memoria difensiva depositata il 22/01/2023, limitazione del diritto di difesa per non ammissione di prove testimoniali e adozione di un approccio "verificazionista" che avrebbe reso impossibile qualsiasi prova a discarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che le questioni sollevate fossero già state esaminate in due precedenti istanze di revisione e fondate sostanzialmente sugli stessi elementi. La Corte ha ritenuto che le nuove produzioni non posseggano le caratteristiche di novità o, comunque, non siano idonee a scardinare il giudicato: le dichiarazioni della persona offesa risultano imprecise quanto all'orario e non sussiste rilevanza probatoria nelle prove prodotte (fotografie, certificazioni mediche, testimonianze) essendo o troppo anteriori o non pertinenti. La mancata valutazione formale della memoria difensiva è stata ritenuta irrilevante alla luce della motivazione congrua della Corte territoriale. È stata altresì ritenuta corretta l'applicazione dello standard di ammissibilità che limita l'esame, in questa fase, all'idoneità del materiale a consentire una verifica sul possibile esito del giudizio, senza entrare nel merito probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso; contestualmente il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo, ossia con le formalità previste per la materia processuale penale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità fondata su profili di colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Le richieste di revisione già precedentemente dichiarate inammissibili per lo stesso motivo e basate su fatti sostanzialmente identici o su corredo probatorio solo parzialmente diverso hanno scarse probabilità di essere ammesse: la novità deve essere effettiva e rilevante.
  • Per essere ammessa, la nuova prova nella revisione deve possedere tre caratteristiche: novità rispetto a quanto già conosciuto, pertinenza rispetto al punto decisivo del giudicato e idoneità effettiva a mettere in dubbio l'esito della sentenza; prove anteriori, lontane nel tempo o non direttamente riferibili al fatto sono generalmente inconferenti.
  • Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice verifica soltanto l'idoneità del materiale a permettere una verifica sull'eventuale esito del giudizio: non si procede a una piena rinnovazione della valutazione di merito né a una rivalutazione probatoria estesa.
  • L'omessa menzione o valutazione formale di una memoria difensiva non è automaticamente causa di nullità se la decisione contiene una motivazione congrua e logicamente corretta che mostra di aver preso in considerazione le ragioni fondamentali della difesa.
  • Lamentare un approccio "verificazionista" equivale spesso a criticare il corretto perimetro dell'esame in sede di ammissibilità: difesa e ricorrente devono dimostrare concretamente in che modo le nuove prove possano ragionevolmente modificare il convincimento formato nel giudicato, non limitarsi a chiedere un riesame globale.
  • Le istanze manifestamente infondate possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) e la condanna al pagamento delle spese; pertanto è importante valutare preliminarmente la reale potenzialità delle prove nuove prima di promuovere una nuova istanza di revisione.

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