Cassazione Penale, Sentenza n. 8004/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.6719/2015, basata sull'allegata novità di prove (fotografie, consulenza tecnica, documentazione medica, testimonianza della madre e altre dichiarazioni) volte a dimostrare l'incompatibilità temporale della versione della persona offesa con la presunta presenza dell'imputato al luogo/ora dell'episodio. Il ricorrente lamenta: errata valutazione della novità e rilevanza delle prove, mancata considerazione della memoria difensiva depositata il 22/01/2023, limitazione del diritto di difesa per non ammissione di prove testimoniali e adozione di un approccio "verificazionista" che avrebbe reso impossibile qualsiasi prova a discarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che le questioni sollevate fossero già state esaminate in due precedenti istanze di revisione e fondate sostanzialmente sugli stessi elementi. La Corte ha ritenuto che le nuove produzioni non posseggano le caratteristiche di novità o, comunque, non siano idonee a scardinare il giudicato: le dichiarazioni della persona offesa risultano imprecise quanto all'orario e non sussiste rilevanza probatoria nelle prove prodotte (fotografie, certificazioni mediche, testimonianze) essendo o troppo anteriori o non pertinenti. La mancata valutazione formale della memoria difensiva è stata ritenuta irrilevante alla luce della motivazione congrua della Corte territoriale. È stata altresì ritenuta corretta l'applicazione dello standard di ammissibilità che limita l'esame, in questa fase, all'idoneità del materiale a consentire una verifica sul possibile esito del giudizio, senza entrare nel merito probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso; contestualmente il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo, ossia con le formalità previste per la materia processuale penale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità fondata su profili di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Le richieste di revisione già precedentemente dichiarate inammissibili per lo stesso motivo e basate su fatti sostanzialmente identici o su corredo probatorio solo parzialmente diverso hanno scarse probabilità di essere ammesse: la novità deve essere effettiva e rilevante.
- Per essere ammessa, la nuova prova nella revisione deve possedere tre caratteristiche: novità rispetto a quanto già conosciuto, pertinenza rispetto al punto decisivo del giudicato e idoneità effettiva a mettere in dubbio l'esito della sentenza; prove anteriori, lontane nel tempo o non direttamente riferibili al fatto sono generalmente inconferenti.
- Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice verifica soltanto l'idoneità del materiale a permettere una verifica sull'eventuale esito del giudizio: non si procede a una piena rinnovazione della valutazione di merito né a una rivalutazione probatoria estesa.
- L'omessa menzione o valutazione formale di una memoria difensiva non è automaticamente causa di nullità se la decisione contiene una motivazione congrua e logicamente corretta che mostra di aver preso in considerazione le ragioni fondamentali della difesa.
- Lamentare un approccio "verificazionista" equivale spesso a criticare il corretto perimetro dell'esame in sede di ammissibilità: difesa e ricorrente devono dimostrare concretamente in che modo le nuove prove possano ragionevolmente modificare il convincimento formato nel giudicato, non limitarsi a chiedere un riesame globale.
- Le istanze manifestamente infondate possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) e la condanna al pagamento delle spese; pertanto è importante valutare preliminarmente la reale potenzialità delle prove nuove prima di promuovere una nuova istanza di revisione.
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