Sentenza n. 16062/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima Ter n. -OMISSIS- / 2020 (RG. n. -OMISSIS-/2019), pubblicata il 04/05/2020 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile in ragione dell'inequivoca dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio, senza decidere nel merito se il rimborso fosse stato effettivamente accreditato. Ha compensato le spese in considerazione della particolarità della controversia e delle modalità di accredito. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Atto impugnato: asserito inadempimento dell'obbligo di rimborsare il contributo unificato di € 1.800,00, dovuto in relazione a un precedente giudizio definito con accoglimento del ricorso e compensazione delle spese
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sezione I ter, pubblicata il 4 maggio 2020 e passata in giudicato, chiedendo il rimborso di € 1.800,00 versati a titolo di contributo unificato nel giudizio conclusosi con l'accoglimento del suo ricorso e la compensazione delle spese. Ha richiamato la regola secondo cui, nei giudizi amministrativi, il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese. Il Ministero ha eccepito che il rimborso era stato già effettuato il 30 marzo 2022 mediante accredito su una carta prepagata impersonale assegnata al nucleo familiare nell'ambito delle misure di protezione. Il ricorrente ha inizialmente contestato che la documentazione dimostrasse l'effettiva uscita delle somme a suo beneficio; successivamente, ha dichiarato di non poter confermare né escludere l'accredito su una carta non più nella sua disponibilità operativa dal termine del programma di protezione, avvenuto nel 2024, e di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione specifica.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Infatti, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, DPR n. 115/2002, nei giudizi amministrativi “l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.
Nei giudizi amministrativi il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese processuali sono compensate e anche se la parte non si è costituita.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inequivoca dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare la causa giustifica la dichiarazione di improcedibilità, senza necessità di decidere nel merito l'adempimento contestato.
- Nei giudizi amministrativi, l'onere del contributo unificato grava sulla parte soccombente anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche quando essa non si sia costituita in giudizio.
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