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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 360/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili (15/04/2014 e 27/03/2015) e determinato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo che il giudice esecutivo aveva determinato la pena per i reati della prima sentenza in misura superiore rispetto a quanto stabilito nel giudizio di cognizione, omettendo di tener conto del criterio moderatore del cumulo (art. 78 c.p.) già applicato nella cognizione; di conseguenza la determinazione finale della pena (anni 24 dopo la riduzione per il rito abbreviato) era errata sotto il profilo del calcolo e della vincolatività del giudicato sulla misura di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che se il criterio moderatore del cumulo (art. 78 c.p.) è già stato applicato in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può ignorarlo quando procede alla determinazione della pena e alla conseguente riduzione per il rito abbreviato. Applicando correttamente il criterio moderatore già operante in cognizione, la pena base cui sommare gli aumenti doveva essere inferiore (anni 30 anziché 32 per la prima sentenza); conseguentemente la pena complessiva corretta, prima della riduzione per il rito abbreviato, risultava anni 34 e, applicando la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., la pena finale è pari a anni 22 e mesi 8 di reclusione. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della pena e l'ha rideterminata in anni 22 e mesi 8.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina del cumulo materiale delle pene; la Corte ha richiamato il principio che il giudice dell'esecuzione deve rispettare i parametri e le misure di pena stabilite in sede di cognizione, non potendo aumentare la pena base rispetto a quanto già commisurato nel giudizio di cognizione.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo (cumulo materiale attenuato); la Corte ha stabilito che se tale criterio è stato applicato in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione deve mantenere l'effetto di quel criterio nel calcolo della pena complessiva e non può prescindere da esso quando determina la pena esecutiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai mezzi di impugnazione contro le ordinanze in materia di esecuzione; il ricorso denunciava violazione di tale disposizione nella misura in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il vincolo del giudicato e le regole di determinazione della pena.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha applicato la riduzione di un terzo sulla pena complessiva correttamente determinata (anni 34) ottenendo la pena finale di anni 22 e mesi 8.

Massime di principio

  • Se in sede di cognizione il giudice ha applicato il criterio moderatore del cumulo (art. 78 c.p.), il giudice dell'esecuzione non può ignorare tale applicazione quando determina la pena esecutiva; il criterio già applicato produce vincolo sul calcolo della pena.
  • La riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) rileva in sede esecutiva, ma va applicata dopo aver correttamente determinato la pena complessiva tenendo conto di eventuali criteri moderatori già applicati in precedenza.
  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato alle misure della pena stabilite nel giudicato di cognizione e non può aumentare la pena base rispetto a quella commisurata nel processo di cognizione.
  • In caso di discrepanza nel calcolo della pena complessiva tra giudicato di cognizione e determinazione esecutiva, il ricorso per cassazione può ottenere annullamento limitato alla sola durata della pena e la sua rideterminazione.
  • Nelle operazioni di cumulo e di successiva riduzione per il rito abbreviato, seguire un ordine logico: (1) verificare se in cognizione è stato applicato art. 78 c.p. e mantenerne gli effetti; (2) sommare gli aumenti per reati satelliti ex art. 81 c.p.; (3) applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.).

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