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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16806/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento di espulsione in materia di immigrazione, avverso il quale il soggetto espulso aveva proposto ricorso al Giudice di pace e, poi, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo, nonché violazione dell'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Tuttavia, dopo un'ordinanza interlocutoria che aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Verona, dagli atti non risultava che tale notificazione fosse stata effettuata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La Corte ha quindi ritenuto che la mancata rinnovazione della notificazione, nei termini assegnati, comportasse l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi di ricorso, perché ha rilevato il mancato adempimento dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Verona entro il termine perentorio assegnato. In applicazione del principio secondo cui la mancata rinnovazione della notificazione disposta ex art. 291 c.p.c., quando riguarda un ricorso per cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso salvo che intervenga una valida notifica prima della declaratoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta la regolazione delle spese per mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente da tasse o imposte.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    Dedotto dal ricorrente come norma violata in relazione all'ordinanza di espulsione; la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio processuale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato dal ricorrente come parametro di impugnazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicato dal ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo; la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 360 c.p.c.; non esaminato nel merito.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata; non valutato nel merito.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la mancata rinnovazione della notificazione disposta per un vizio che ne determini la nullità, nel ricorso per cassazione, comporta l'inammissibilità, se prima della declaratoria non interviene una valida nuova notifica.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

    La Corte lo richiama per affermare che il procedimento è esente da ogni tassa o imposta e quindi non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la Corte disponga la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che la parte provveda a una valida notifica prima della declaratoria di inammissibilità.
  • Il termine concesso per rinnovare la notificazione è perentorio e non è consentita l'assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento.
  • Se l'amministrazione intimata non si costituisce, il giudice può non provvedere alla liquidazione delle spese di lite.
  • Nei procedimenti esenti da tasse o imposte, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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