Cassazione Penale, Sentenza n. 5260/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/08/2024 del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 15/07/2024 applicativa della custodia cautelare in carcere. Barresi era gravemente indiziato di due condotte estorsive aggravate dall'agevolazione dell'attività mafiosa (famiglia Santapaola-Ercolano) e di aver agito su mandato di Napoli Francesco; il ricorrente contestava la qualificazione aggravante ex art. 416‑bis.1 cod.pen., deducendo insufficienza di indizi per la sussistenza della finalità mafiosa, l'esistenza soltanto di un collegamento con un singolo esponente (Napoli), la sua funzione «mera» di riscossore senza vantaggi personali e la mancanza di consapevolezza di agevolare l'associazione, invocando anche gli orientamenti delle Sezioni Unite sulla natura soggettiva dell'aggravante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame logica e priva di vizi manifesti: sussisteva un quadro indiziario grave per le due estorsioni, con ripetute captazioni e videoriprese che documentavano la spendita del nome di Napoli Francesco e l'inserimento sistematico del ricorrente nella riscossione dei proventi, consapevole che tali somme servivano anche a mantenere detenuti (compreso il cognato). La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante agevolatrice di cui all'art. 416‑bis.1 ha natura soggettiva ma può essere applicata anche al concorrente che non persegua direttamente la finalità mafiosa se sia consapevole della finalità del compartecipe. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
L'aggravante "agevolatrice" dell'attività mafiosa ha natura soggettiva e richiede consapevolezza della finalità mafiosa; può essere applicata anche al concorrente non animato dalla medesima finalità quando sia consapevole dell'altrui finalità (interpretazione conforme alle Sezioni Unite richiamate).
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Principio per cui gli effetti delle circostanze conosciute da un autore si attribuiscono anche al concorrente: utile a giustificare l'applicazione dell'aggravante al concorrente consapevole della finalità mafiosa del coautore.
Sezioni Unite, n. 8545 (Chioccini)
Giurisprudenza richiamata per affermare la natura soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 e il criterio secondo cui la consapevolezza della finalità mafiosa del compartecipe è sufficiente per estendere l'aggravante al concorrente.
Principi di legittimità sul sindacato della Corte di Cassazione (es. Sez. U., Audino; Petrella; altri richiamati)
La Corte di legittimità esercita un controllo limitato sulla motivazione delle decisioni di merito in materia di misure cautelari: verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e l'assenza di manifesta illogicità, ma non può rileggere ex novo le risultanze probatorie.
Massime di principio
- Per l'aggravante ex art. 416‑bis.1 cod. pen. è necessario il requisito soggettivo della consapevolezza della finalità mafiosa: non è richiesta necessariamente la condivisione della finalità, ma la conoscenza della medesima da parte del concorrente.
- Un rapporto stabile o una posizione di vicinanza con dirigenti o referenti del sodalizio (anche la mera esecuzione di incarichi delegati, se esercitata con consapevolezza della destinazione mafiosa dei proventi) può sufficiente per integrare la circostanza aggravante.
- La dichiarazione dell'imputato di non ricevere "nulla in cambio" non esclude automaticamente l'affectio societatis o la consapevolezza circa la destinazione mafiosa dei proventi; va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- In sede di impugnazione della misura cautelare davanti alla Cassazione, il sindacato è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione integrale delle prove. La censura deve quindi riguardare vizi di manifesta illogicità della motivazione.
- Quando non sia stata chiesta dal pubblico ministero la revisione di qualifiche più gravi (es. associazione mafiosa), la menzione di elementi idonei a tali qualifiche nel provvedimento di riesame è rilevante ai fini motivazionali ma non comporta nullità se non richiesto il riesame su quei capi.
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