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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43387/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998 lamentando: 1) violazione della normativa comunitaria (Direttiva 2008/115/CE) e della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 28/04/2011, per cui la normativa italiana sarebbe stata incompatibile e avrebbe dovuto comportare la disapplicazione del provvedimento di espulsione e l'assoluzione; 2) violazione dell'art. 606, co.1, lett. d) c.p.p. per rifiuto di ammettere prove decisive (revoca dei testimoni e mancata acquisizione di atti di altro procedimento che avrebbero dimostrato l'impossibilità di espulsione in quanto sposato con cittadina italiana); 3) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) che avrebbe giustificato l'assoluzione; 4) violazione dell'art. 19, co.2, lett. c) d.lgs. 286/1998 per effetto dello stato civile (matrimonio con cittadina italiana) e sussistenza di giustificato motivo per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento (con ricorso civile pendente contro l'ordine di espulsione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale. La Corte ha rilevato d'ufficio che l'imputato era stato rimpatriato (rimpatrio comunicato agli atti: volo Roma-Casablanca del 17/2/2020) e che, in presenza dell'espulsione, vige l'obbligo di pronunciare il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 14, comma 5 septies, d.lgs. 286/1998. Tale condizione di procedibilità deve essere accertata e dichiarata in ogni stato e grado del procedimento e può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione; pertanto l'azione penale non poteva essere proseguita e la condanna pronunciata dal Giudice di Pace è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, comma 5 ter

    Norma che definisce il reato contestato (inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale); la Corte ha comunque ritenuto irrilevante proseguire il giudizio se è intervenuta l'espulsione.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, comma 5 septies

    "il giudice, acquisita la notizia dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere"

    La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale una volta acquisita la notizia del rimpatrio dell'imputato; la pronuncia di non luogo a procedere è dovuta e può essere adottata in ogni stato e grado.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 13, comma 3 quater

    "se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio"

    Citata dalla Corte per confronto: la formulazione originaria differiva nella previsione temporale dell'applicabilità della pronuncia di non luogo a procedere; la giurisprudenza ha precisato le diverse ricadute a seconda della disposizione applicata.

  • Direttiva 2008/115/CE

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale e la necessità di disapplicare il provvedimento di espulsione; la Corte di Cassazione non ha però risolto la questione sul piano della compatibilità perché ha deciso per l'improcedibilità per effetto dell'espulsione già avvenuta.

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE del 28/04/2011

    Menzi onata dal ricorrente quale riferimento giurisprudenziale che aveva rilevato incompatibilità tra normativa italiana e Direttiva; la Cassazione non ha affrontato direttamente l'effetto di tale pronuncia sul piano sostanziale nel caso concreto, avendo deciso per l'improcedibilità.

  • Codice di procedura penale - art. 129, comma 1

    Richiamato per il principio secondo cui la declaratoria di assenza dei presupposti di procedibilità va adottata con precedenza assoluta rispetto alla decisione sul merito; la Corte ha confermato che la carenza di procedibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. d)

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante a fronte dell'espulsione che ha determinato l'improcedibilità.

  • Codice penale - art. 131-bis

    Richiamato dal ricorrente per invocare la particolare tenuità del fatto; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale motivo perché ha annullato per improcedibilità.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 19, comma 2, lett. c)

    Norma richiamata dal ricorrente (status familiare) per sostenere l'impossibilità di espulsione; la Corte ha osservato che era pendente impugnazione civile sull'ordine di espulsione, ma l'avvenuto rimpatrio ha reso comunque procedimentalmente improseguibile l'azione penale.

Massime di principio

  • Se l'imputato viene effettivamente espulso/rimpatriato durante il procedimento, il giudice deve accertare la notizia dell'espulsione e pronunciare il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 14, co.5 septies d.lgs. 286/1998; l'azione penale diventa improcedibile.
  • La condizione di procedibilità (es. presenza o cessazione dell'effetto espulsivo) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, inclusa la Corte di Cassazione, e prevale sulla decisione di merito.
  • Questioni di compatibilità tra normativa nazionale e diritto dell'Unione (direttive/CJUE) possono influire sul giudizio sostanziale, ma non impediscono l'applicazione delle regole processuali che determinano l'improcedibilità se sussiste l'espulsione effettiva.
  • La presenza di procedimenti civili o appelli pendenti riguardanti l'ordine di espulsione non impedisce automaticamente la pronuncia di improcedibilità penale se l'espulsione è già avvenuta; in tali casi l'esito del processo penale è disciplinato dalla condizione reale (rimpatrio).
  • Motivi difensivi relativi all'acquisizione di prove o alla particolare tenuità del fatto diventano ininfluenti se prima della decisione viene acquisita la notizia dell'espulsione che determina la cessazione della procedibilità.

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