Cassazione Penale, Sentenza n. 5037/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2023 del Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a due condanne per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) commesse in date diverse: 31 gennaio 2014 (violazione di dimora) e 4 febbraio/25 marzo/19 maggio 2014 (violazione del divieto di frequentare abitualmente pregiudicati). La ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale (art. 81 c.p.) e vizi di motivazione, sostenendo l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" motivato dall'intento di raggiungere il compagno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente valutato l'assenza della prova dell'unicità del disegno criminoso: i fatti sono avvenuti in tempi diversi, con modalità esecutive differenti (violazione di dimora vs frequenza di pregiudicati) e senza collegamento causale stabile; uno degli episodi era peraltro riconducibile a circostanze contingenti (raggiungere il compagno agli arresti domiciliari). Perciò non ricorrono gli elementi sintomatici della continuazione secondo la giurisprudenza (vicinanza cronologica, causalità, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
L'art. 81 (secondo comma) è stato interpretato nel senso che la continuazione richiede l'esistenza di un "unico programma criminoso" deliberato dall'origine e la prova di elementi sintomatici (vicinanza cronologica, causale, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità). La mera abitualità nel delitto non basta per configurare la continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
La disciplina della continuazione invocata ex art. 671 c.p.p. richiede che il giudice dell'esecuzione accerti la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso; l'istanza deve essere supportata da prova idonea a dimostrare gli elementi sintomatici.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma definisce le violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, fattispecie materialmente contestate nei due procedimenti di merito; la differente qualificazione concreta delle violazioni (es. violazione di dimora vs frequenza di pregiudicati) è rilevante ai fini dell'analisi della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ne ha disposto l'applicazione quantificando la somma in euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera)
Richiamata per i criteri di individuazione degli "elementi sintomatici" del disegno criminoso (vicinanza cronologica, causale, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni).
Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per non aggravare la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende quando non sussistono elementi che dimostrino dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha comunque quantificato la somma da versare.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. è necessario provare l'esistenza di un "unico disegno criminoso": serve evidenza degli elementi sintomatici (vicinanza cronologica, collegamento causale, somiglianza nelle modalità esecutive, tipologia dei reati, omogeneità del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo).
- La mera ripetizione o abitualità di condotte delinquenziali non è di per sé sufficiente a configurare la continuazione; occorre dimostrare che i reati siano parte di un programma deliberato fin dall'origine.
- Differenze significative nelle modalità di commissione (es. violazione di dimora vs frequenza di pregiudicati), nella finalità o nella temporalità dei fatti indeboliscono la tesi della continuazione.
- L'onere della prova circa l'unicità del disegno criminoso grava su chi chiede l'applicazione della continuazione: documentare collegamenti oggettivi e soggettivi tra i fatti è determinante.
- In assenza di prova sufficiente, il giudice dell'esecuzione può rigettare l'istanza e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare dunque il rischio di aggravio economico prima di proporre ricorso non supportato da elementi probatori solidi.
- Per aumentare le probabilità di successo, raccogliere e produrre elementi che dimostrino: stessa finalità delinquenziale, pianificazione comune, continuità temporale stretta, analogie nelle modalità operative e collegamenti oggettivi tra gli eventi (messaggi, movimenti, rapporti con terzi).
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