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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5851 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto fittizia o comunque fraudolenta la compravendita immobiliare conclusa il 31 marzo 2006 tra la s.r.l. A. e la s.r.l. C., società riconducibili alla medesima compagine familiare. Secondo l'Ufficio, l'operazione era finalizzata principalmente a consentire alla società acquirente di ottenere il rimborso o la detrazione dell'IVA. La contestazione si fondava, tra l'altro, sulle incongruenze nelle registrazioni contabili delle due società, sulla contabilizzazione da parte dell'alienante di costi di ristrutturazione, interessi e utenze anche dopo la cessione, sull'assenza di disponibilità finanziaria dell'acquirente per il pagamento del prezzo, sui finanziamenti effettuati dal socio e sulla mancata prova del contratto di locazione addotto per giustificare alcuni costi. La s.r.l. C. ha lamentato l'omessa o erronea valutazione della documentazione e la violazione delle norme in materia di abuso del diritto, prova e detrazione dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, estraneo ai precedenti gradi di giudizio, e lo ha rigettato nel resto. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse esaminato i principali fatti storici e gli elementi probatori rilevanti, sicché le contestazioni della società miravano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il meccanismo fraudolento risultante dalla sentenza impediva la detrazione dell'IVA, in applicazione dei principi europei di contrasto alle frodi IVA. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 115 c.p.c.

    La società ha denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio denunciato, rilevando che il giudice d'appello aveva comunque esaminato i fatti storici rilevanti e gli elementi principali della controversia.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    La società ha proposto censure per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

    La Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice.

  • Art. 53 Cost.

    La contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 53 Cost.

    La disposizione è stata richiamata nell'ambito della contestazione relativa all'abuso del diritto e alla corretta imposizione, ma la Corte ha ritenuto decisivo il carattere fraudolento dell'operazione ai fini IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE

    La contribuente ha richiamato la direttiva 2006/112/CE.

    La Corte ha valorizzato i principi europei che impongono agli Stati di contrastare efficacemente le frodi in materia di IVA, negando la detrazione quando l'operazione si inserisca in un meccanismo fraudolento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, lett. c)

    La contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 30, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972.

    La norma è stata invocata in relazione al rimborso dell'IVA, ma la detrazione o il rimborso non possono essere riconosciuti se derivano da un'operazione fraudolenta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

    La disposizione è stata richiamata rispetto alla contestazione dell'abuso del diritto e delle operazioni prive di valide ragioni economiche, ma la decisione si è fondata soprattutto sull'accertata natura fraudolenta dell'operazione.

  • Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    La contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    La Corte ha ritenuto adeguatamente valorizzati gli elementi indiziari, quali le incongruenze contabili, i rapporti finanziari tra le società e l'assenza di prova del pagamento, senza procedere a una nuova valutazione del merito.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    I legali rappresentanti delle società erano stati assolti dal reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

    L'assoluzione penale non è stata ritenuta decisiva nel giudizio tributario, poiché la Commissione regionale ha autonomamente valutato gli elementi contabili e finanziari dell'operazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater.

    A seguito del rigetto del ricorso, sono stati riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando operazioni tra società collegate o riconducibili alla stessa famiglia producono un vantaggio IVA, l'Amministrazione può contestarle se emergono indizi convergenti di fittizietà o frode.
  • La reale esistenza di un contratto formale non è sufficiente: occorre dimostrare l'effettività economica dell'operazione, il pagamento del prezzo, la disponibilità finanziaria dell'acquirente e la coerenza delle scritture contabili.
  • Incongruenze tra le contabilità delle società, costi sostenuti dal precedente proprietario dopo la vendita e assenza di documentazione contrattuale possono costituire elementi indiziari idonei a negare la detrazione o il rimborso dell'IVA.
  • La detrazione IVA non spetta quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode, anche se la fattura e il contratto risultano formalmente regolari.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha esaminato i fatti principali, la diversa lettura della documentazione non integra automaticamente un vizio denunciabile.
  • L'assoluzione in sede penale non determina necessariamente l'esito favorevole del giudizio tributario, che può fondarsi su un autonomo apprezzamento degli elementi presuntivi e contabili.

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