Cassazione Civile, Ordinanza n. 26334/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio il direttore responsabile di un settimanale telematico e la società editrice chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per asserita diffamazione a mezzo stampa. La domanda traeva origine da un articolo pubblicato nel gennaio 2012, relativo a un’operazione di polizia e agli arresti effettuati a Rimini, nel quale compariva la frase secondo cui "altro nome noto finito in cella è quello di Rino Guerra, avvocato di Rimini". Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la verità putativa, valorizzando la diffusione della notizia su un telegiornale regionale Rai. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame, condannando in solido i convenuti al risarcimento di Euro 2.000 oltre accessori e spese. In cassazione il soccombente in appello ha proposto ricorso principale con cinque motivi, mentre i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale con un solo motivo. Il motivo incidentale censurava l’omesso esame di un fatto decisivo: l’articolo si riferiva a un soggetto diverso, indicato come "Rino Guerra", e non al ricorrente "Guglielmo Guerra"; tale circostanza era stata specificamente dedotta in tutti i gradi di merito e sarebbe stata decisiva perché la diffamazione presuppone l’identificazione della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo incidentale, assorbendo il ricorso principale, e ha cassato la sentenza d’appello decidendo nel merito per il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo relativo all’identificazione del soggetto asseritamente diffamato. Ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse considerato che l’articolo parlava di "Rino Guerra" e non del ricorrente, senza altri elementi identificativi idonei a ricondurre il fatto alla sua persona. Poiché la mancata identificazione del soggetto asseritamente diffamato esclude in radice l’illecito diffamatorio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo e discusso
Il motivo è fondato quando il giudice di merito omette completamente di considerare un fatto storico specifico, allegato e discusso tra le parti, che sia decisivo per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto o comunque di esito sfavorevole al ricorrente principale, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
La circostanza rilevante era stata dedotta nelle memorie istruttorie e quindi risultava ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.
La circostanza rilevante era stata ulteriormente ribadita nelle memorie di replica del primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento per diffamazione, l’identificazione della persona offesa è un presupposto essenziale dell’illecito: se il contenuto pubblicato si riferisce a un soggetto diverso e non vi sono elementi idonei a collegarlo all’attore, la domanda deve essere rigettata.
- L’omesso esame di una circostanza storica decisiva, specificamente allegata e riproposta nei gradi di merito, integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. quando il giudice non la consideri affatto nella motivazione.
- Quando il fatto non esaminato è logicamente risolutivo, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La mera somiglianza del cognome non basta a identificare la persona asseritamente diffamata, se il testo pubblicato indica un nome proprio diverso e mancano altri elementi identificativi.
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