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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3648 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che la cartella di pagamento fosse nulla perché priva dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Ha applicato l'art. 36, comma 4-quater, del D.L. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, secondo cui la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento non si applica alle cartelle notificate prima del 1 giugno 2008. Poiché la cartella era stata notificata nel maggio 2006, la doglianza non poteva essere accolta. Le spese processuali sono state compensate, anche in considerazione del fatto che la decisione era anteriore all'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    La norma disciplina il contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria, prevedendo anche l'indicazione del responsabile del procedimento. Nel caso concreto, tuttavia, la sua invocazione non ha comportato la nullità della cartella, in ragione della disciplina transitoria successivamente introdotta.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 5

    La disposizione riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo. La Corte ha escluso che la sua mancata indicazione nella cartella notificata prima del 1 giugno 2008 determinasse, in questo caso, la nullità dell'atto.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-quater, convertito nella legge n. 31 del 2008

    La disposizione ha escluso la nullità delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento quando notificate anteriormente al 1 giugno 2008.

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 11722 del 2010

    È richiamata come precedente interpretativo sulla disciplina applicabile alle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento e sulla relativa efficacia temporale.

Massime di principio

  • Per valutare la validità di una cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento è essenziale verificare la data di notifica.
  • Per le cartelle notificate prima del 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, la nullità dell'atto in base alla disciplina richiamata dalla Corte.
  • La censura relativa al responsabile del procedimento deve essere valutata alla luce della normativa vigente e della relativa disciplina transitoria al momento della notifica, non soltanto sulla base del contenuto formale dell'atto.
  • La decisione non esclude che una cartella possa essere contestata per altri vizi, come la carenza di motivazione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione o la decadenza; tali questioni devono essere esaminate autonomamente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia è stata influenzata da un successivo chiarimento giurisprudenziale o normativo.

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