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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46571/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Furto aggravato in concorso (16/07/2019) contestato a Barraco per avere distratto la cassiera consentendo al complice Saggio Roberto di asportare un borsello con 40 euro dal fondo cassa. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: 1) identificazione basata su dichiarazioni di fonte confidenziale e priva di verifiche; 2) mancato apporto causale alla realizzazione del reato (avrebbe effettuato solo un regolare acquisto) e mancanza dell'elemento soggettivo; 3) illegittimità della querela perché la cassiera non avrebbe avuto detenzione qualificata sul denaro sottratto; 4) vizio nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (art.133 c.p.) e nel diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art.131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le decisioni dei giudici di merito: condanna di Barraco a 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa per furto aggravato in concorso; confermato il riconoscimento della certezza identificativa tramite confronto foto-filmati operato dalla P.G.; riconosciuta la legittimazione della cassiera a proporre querela come detentrice del fondo cassa; ritenuti legittimi il diniego delle attenuanti generiche e il diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis in considerazione dei precedenti specifici dell'imputato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come parametro di censura sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e che la mera diversa valutazione dei fatti non integra vizio di diritto.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte relativa alla prova atipica: l'individuazione fotografica/visiva operata dalla polizia giudiziaria è prova atipica il cui valore probatorio è rimesso al libero apprezzamento del giudice.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Distinto dalla ricognizione personale formalmente regolata dall'articolo, la Corte precisa che le forme tipizzate non sono necessariamente prescritte per ogni modalità di individuazione fotografica.

  • art. 1140 cod. civ.

    Richiamato per chiarire il concetto di possesso in senso stretto; la Corte sottolinea invece che ai fini del reato di furto il concetto di possesso/detenzione va inteso in senso più ampio.

  • art. 133 cod. pen. (comma 2, n.2)

    deve tener conto della capacità delinquere del colpevole, desunta anche da precedenti penali e giudiziari e, in genere della condotta e dalla vita, antecedenti al reato

    Applicato per motivare il diniego delle attenuanti generiche: il giudice del merito può basare la decisione su elementi predominanti quali i precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riferito alla causa di non punibilità per tenuità: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e discrezionale delle modalità, colpevolezza e danno; la Corte ha ritenuto ostative le condanne pregresse dell'imputato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di fatto dei giudici di merito: eccezioni basate su diversa lettura delle prove sono inammissibili se non indicano vizi di diritto.
  • L'individuazione operata dalla polizia giudiziaria tramite confronto foto-filmati è prova atipica ammissibile; il suo valore si valuta con il criterio del libero convincimento del giudice e richiede motivazione sull'attendibilità.
  • La legittimazione a proporre querela nel furto può spettare al detentore della cosa (anche se non proprietario), poiché il possesso ai fini penali si interpreta in senso ampio (detenzione qualificata).
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche dipende da valutazioni di fatto (es. precedenti) che il giudice di merito può privilegiare e che sono difficilmente sindacabili in cassazione se logicamente motivate.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata; la presenza di precedenti specifici e una valutazione negativa della gravità e del grado di colpevolezza possono escluderne l'applicazione.
  • Un ricorso in Cassazione deve dedurre vizi di diritto concreti e specifici; la mera proposizione di alternative interpretative dei fatti non è sufficiente e può comportare la dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese.

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