Cassazione Penale, Sentenza n. 46571/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Furto aggravato in concorso (16/07/2019) contestato a Barraco per avere distratto la cassiera consentendo al complice Saggio Roberto di asportare un borsello con 40 euro dal fondo cassa. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: 1) identificazione basata su dichiarazioni di fonte confidenziale e priva di verifiche; 2) mancato apporto causale alla realizzazione del reato (avrebbe effettuato solo un regolare acquisto) e mancanza dell'elemento soggettivo; 3) illegittimità della querela perché la cassiera non avrebbe avuto detenzione qualificata sul denaro sottratto; 4) vizio nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (art.133 c.p.) e nel diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art.131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le decisioni dei giudici di merito: condanna di Barraco a 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa per furto aggravato in concorso; confermato il riconoscimento della certezza identificativa tramite confronto foto-filmati operato dalla P.G.; riconosciuta la legittimazione della cassiera a proporre querela come detentrice del fondo cassa; ritenuti legittimi il diniego delle attenuanti generiche e il diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis in considerazione dei precedenti specifici dell'imputato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come parametro di censura sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e che la mera diversa valutazione dei fatti non integra vizio di diritto.
art. 189 cod. proc. pen.
Richiamata nella parte relativa alla prova atipica: l'individuazione fotografica/visiva operata dalla polizia giudiziaria è prova atipica il cui valore probatorio è rimesso al libero apprezzamento del giudice.
art. 213 cod. proc. pen.
Distinto dalla ricognizione personale formalmente regolata dall'articolo, la Corte precisa che le forme tipizzate non sono necessariamente prescritte per ogni modalità di individuazione fotografica.
art. 1140 cod. civ.
Richiamato per chiarire il concetto di possesso in senso stretto; la Corte sottolinea invece che ai fini del reato di furto il concetto di possesso/detenzione va inteso in senso più ampio.
art. 133 cod. pen. (comma 2, n.2)
deve tener conto della capacità delinquere del colpevole, desunta anche da precedenti penali e giudiziari e, in genere della condotta e dalla vita, antecedenti al reato
Applicato per motivare il diniego delle attenuanti generiche: il giudice del merito può basare la decisione su elementi predominanti quali i precedenti specifici dell'imputato.
art. 131-bis cod. pen.
Riferito alla causa di non punibilità per tenuità: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e discrezionale delle modalità, colpevolezza e danno; la Corte ha ritenuto ostative le condanne pregresse dell'imputato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di fatto dei giudici di merito: eccezioni basate su diversa lettura delle prove sono inammissibili se non indicano vizi di diritto.
- L'individuazione operata dalla polizia giudiziaria tramite confronto foto-filmati è prova atipica ammissibile; il suo valore si valuta con il criterio del libero convincimento del giudice e richiede motivazione sull'attendibilità.
- La legittimazione a proporre querela nel furto può spettare al detentore della cosa (anche se non proprietario), poiché il possesso ai fini penali si interpreta in senso ampio (detenzione qualificata).
- Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche dipende da valutazioni di fatto (es. precedenti) che il giudice di merito può privilegiare e che sono difficilmente sindacabili in cassazione se logicamente motivate.
- La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata; la presenza di precedenti specifici e una valutazione negativa della gravità e del grado di colpevolezza possono escluderne l'applicazione.
- Un ricorso in Cassazione deve dedurre vizi di diritto concreti e specifici; la mera proposizione di alternative interpretative dei fatti non è sufficiente e può comportare la dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese.
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