Sentenza n. 4752/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 2) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 3) della nota prot. 15343 del 9 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 14799 del 2 luglio 2024”, con cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 4) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; 5) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; 6) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 834 del 3 settembre 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 7) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mascolo Pasqualina il 10\11\2025: 1) della Deliberazione di presa d'atto n° 605 del 4 luglio 2025, con la quale l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, terminata la procedura concorsuale e all'esito dell'espletamento delle prove di esame, prendeva atto della conclusione dei lavori della Commissione di esami e contestualmente approvava la Graduatoria di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta indicata come idonea ma ammessa con riserva al posto n. 34; 2) se e per quanto di ragione: del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 28 febbraio 2025; dell’allegato C del predetto verbale n. 1; della scheda valutazione titoli dell’Avv. Pasqualina Mascolo; 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per due posti di dirigente avvocato, successivi atti di conferma dell'esclusione e graduatoria finale nella parte relativa all'ammissione con riserva e alla valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso indetto dall'Azienda Ospedaliera per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente avvocato. Non essendo in possesso dell'anzianità quinquennale di servizio corrispondente alla professionalità richiesta presso enti del Servizio sanitario nazionale, aveva fatto valere il requisito alternativo previsto dal bando, consistente nello svolgimento, per cinque anni, di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello del profilo di avvocato. L'Amministrazione l'aveva esclusa per mancato possesso o mancata documentazione di tale requisito, confermando poi l'esclusione in sede di riesame e ammettendola successivamente con riserva al prosieguo della procedura. La ricorrente ha dedotto: carenza di motivazione; violazione dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e del bando, sostenendo di avere documentato il possesso dei requisiti attraverso l'attività svolta presso studi professionali, l'ASL Napoli 3 Sud e l'AORN Cardarelli; violazione dell'art. 18 l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2000, per il divieto di richiedere documenti già in possesso della pubblica amministrazione; violazione del soccorso istruttorio; divieto di motivazione postuma; irragionevolezza della richiesta di iscrizione all'Ordine professionale. Con i motivi aggiunti ha contestato la graduatoria finale e la valutazione dei titoli, sostenendo che le spettassero punteggi maggiori per carriera, pratica professionale, attività giuridica analoga e corsi di formazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il bando richiedeva espressamente che le attività professionali svolte presso studi privati fossero documentate e aventi contenuto analogo a quello del profilo di avvocato nell'amministrazione sanitaria; non era quindi sufficiente la mera dichiarazione dell'esperienza. La documentazione prodotta non consentiva di verificare il possesso del requisito specifico, sicché l'esclusione è stata ritenuta legittima. Il giudice ha osservato che la previsione deve essere interpretata in rapporto alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso e non come ammissione generalizzata di qualsiasi attività forense. La motivazione contenuta nel successivo provvedimento di riesame, relativo anche al requisito dell'iscrizione all'Ordine, non costituisce motivazione postuma: l'atto è una conferma in senso proprio, adottata all'esito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione, con motivazione plurima che aggiunge una causa di esclusione a quella già autonomamente sufficiente. Le censure concernenti il requisito dell'iscrizione all'Albo sono state ritenute prive di utilità, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe superato la mancanza del requisito presupposto di cui alla lettera c). Essendo legittima l'esclusione, è venuto meno l'interesse a contestare la posizione in graduatoria e il punteggio dei titoli. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni
La disposizione consente l'accesso anche sulla base di esperienze professionali alternative, ma il bando può richiedere che tali esperienze siano documentate e abbiano contenuto analogo alla professionalità oggetto del posto messo a concorso.
art. 18 l. n. 241/1990
Le pp.aa. non possono chiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice non ha accolto la censura, ritenendo comunque non dimostrato il requisito sostanziale richiesto dal bando.
d.P.R. n. 445/2000
La ricorrente ne ha invocato la disciplina in materia di autocertificazioni; la censura non è stata accolta perché la previsione del bando richiedeva la documentazione dell'esperienza professionale ai fini della verifica della sua equivalenza.
art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Il giudice ha ritenuto che l'esperienza professionale alternativa dovesse essere specificamente pertinente al profilo di dirigente avvocato nell'amministrazione sanitaria.
Massime di principio
- Quando un bando richiede, quale requisito alternativo di partecipazione, attività professionali presso studi privati o altri soggetti, aventi contenuto analogo a quello del profilo messo a concorso, la mera dichiarazione dell'esperienza non è sufficiente se la lex specialis richiede espressamente che essa sia documentata.
- L'esperienza professionale rilevante ai fini dell'ammissione deve essere valutata in rapporto alla concreta professionalità oggetto della selezione e non in relazione al solo possesso astratto del titolo professionale o allo svolgimento generico della professione.
- Un provvedimento adottato dopo il riesame dell'esclusione, all'esito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione, può qualificarsi come atto di conferma in senso proprio e contenere una motivazione nuova o plurima, senza integrare per ciò solo una motivazione postuma.
- Quando una causa di esclusione autonomamente sufficiente è legittima, il candidato non conserva un interesse concreto all'esame delle censure rivolte contro ulteriori requisiti di partecipazione o contro la valutazione dei titoli nella graduatoria.
- L'ammissione con riserva al prosieguo della procedura non impedisce al giudice di confermare definitivamente l'esclusione se il candidato non dimostra il possesso del requisito sostanziale richiesto dalla lex specialis.
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